Art. 14 
  
    Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini 
  
  1. In via sperimentale,  fino  al  31  dicembre  2013,  sull'intero
territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia
zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
  2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti  di  cui
al primo periodo della lettera a) del comma 2  dell'articolo  43  del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando  le
altre previsioni ivi contenute, in via  esclusiva  e  all'unanimita',
dall'ufficio locale del Governo, istituito in  ciascun  capoluogo  di
provincia,  su  richiesta  della  regione,  d'intesa  con  gli   enti
interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei
documenti  previsti  dal  secondo  periodo  della  medesima  lettera,
avviene in favore del medesimo ufficio. 
  3. L'ufficio locale  del  Governo  e'  presieduto  dal  prefetto  e
composto da un rappresentante della  regione,  da  un  rappresentante
della provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana  ove
esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso
di uno o piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve essere
manifestato  nella  riunione  convocata  dal  prefetto,  deve  essere
congruamente motivato e deve recare le specifiche  indicazioni  delle
modifiche e  delle  integrazioni  eventualmente  necessarie  ai  fini
dell'assenso. Si considera acquisito  l'assenso  dell'amministrazione
il cui rappresentante non partecipa alla  riunione  medesima,  ovvero
non  esprime   definitivamente   la   volonta'   dell'amministrazione
rappresentata. 
  4. Resta esclusa  l'applicazione  dei  commi  1,  2  e  3  ai  soli
procedimenti  amministrativi   di   natura   tributaria,   a   quelli
concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella  della  salute  e
della sicurezza pubblica, nonche' alle  nuove  iniziative  produttive
avviate su aree soggette a vincolo. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei
termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto,
da  parte  degli  enti  interessati,  l'adozione  del   provvedimento
conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo. 
  6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio
locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi. 
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante
«Norme integrative della disciplina vigente per  il  controllo  delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi». 
  8. Il comma 1-bis dell'articolo  36  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto  di  trasferimento
delle partecipazioni  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  ivi
disciplinato e' in deroga al secondo  comma  dell'articolo  2470  del
codice civile ed  e'  sottoscritto  con  la  firma  digitale  di  cui
all'articolo 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  9. A partire dal l° gennaio 2012,  le  societa'  a  responsabilita'
limitata che non  abbiano  nominato  il  collegio  sindacale  possono
redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite le voci e la struttura che compongono lo schema di  bilancio
semplificato e le modalita' di attuazione del presente comma. 
  10. I soggetti in contabilita' semplificata e i lavoratori autonomi
che  effettuano  operazioni  con  incassi  e  pagamenti   interamente
tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta
delle scritture contabili. 
  11. I limiti  per  la  liquidazione  trimestrale  dell'IVA  sono  i
medesimi  di  quelli  fissati   per   il   regime   di   contabilita'
semplificata. 
  12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Nelle societa' di  capitali  il  collegio  sindacale,  il
consiglio di sorveglianza  e  il  comitato  per  il  controllo  della
gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza  di
cui al comma 1, lettera b)». 
  13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi' sostituito: 
    «Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei  conti).  -  L'atto
costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la
nomina di un sindaco o di un revisore. 
  La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e'
inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni. 
  La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa': 
    a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
    b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
    c) per due  esercizi  consecutivi  ha  superato  due  dei  limiti
indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 
  L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera  c)  del  terzo
comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti  limiti  non
vengono superati. 
  Nei casi previsti  dal  secondo  e  terzo  comma  si  applicano  le
disposizioni in tema di societa' per azioni;  se  l'atto  costitutivo
non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata
dal sindaco. 
  L'assemblea che approva il  bilancio  in  cui  vengono  superati  i
limiti indicati al secondo  e  terzo  comma  deve  provvedere,  entro
trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non  provvede,
alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi  soggetto
interessato». 
  14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori  a  1
milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo  di  controllo
sia composto da un  sindaco  unico,  scelto  tra  i  revisori  legali
iscritti nell'apposito registro». 
  15. Nel caso in cui siano  entrate  in  vigore  norme  di  legge  o
regolamentari che  incidano,  direttamente  o  indirettamente,  sulle
materie regolate dallo statuto sociale, le  societa'  cooperative  di
cui al capo I del titolo VI del libro V del  codice  civile,  le  cui
azioni  non  siano  negoziate  in  mercati   regolamentati,   possono
modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste
in via generale dallo statuto per le  sue  modificazioni,  anche  nei
casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze piu' elevate per la
modifica di determinati suoi articoli. 
  16. Per semplificare le procedure di rilascio delle  autorizzazioni
relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all'articolo  10  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, modifica il regolamento di  esecuzione  e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: 
      a)  per  i  trasporti  eccezionali  su  gomma  sia  sufficiente
prevedere la  trasmissione,  per  via  telematica,  della  prescritta
richiesta   di    autorizzazione,    corredata    della    necessaria
documentazione,  all'ente  proprietario  o  concessionario   per   le
autostrade,  strade  statali  e  militari,  e  alle  regioni  per  la
rimanente rete  viaria,  almeno  quindici  giorni  prima  della  data
fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono  essere  rilasciate
entro quindici giorni dalla loro presentazione; 
      b) le autorizzazioni periodiche  di  cui  all'articolo  13  del
citato regolamento siano valide per un numero  indefinito  di  viaggi
con validita' annuale per la circolazione a  carico  e  a  vuoto  dei
convogli indicati sull'autorizzazione; 
      c) le autorizzazioni multiple di cui al  medesimo  articolo  13
siano valide per un numero definito di viaggi  da  effettuarsi  entro
sei mesi dalla data del rilascio; 
      d) le autorizzazioni singole di cui  al  medesimo  articolo  13
siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla
data di rilascio; 
      e) per le autorizzazioni di  tipo  periodico  non  e'  prevista
l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata; 
      f) le disposizioni contenute  all'articolo  13,  comma  5,  non
siano vincolate alla invariabilita'  della  natura  del  materiale  e
della tipologia degli elementi trasportati; 
      g) i trasporti di beni della medesima  tipologia  ripetuti  nel
tempo   siano   soggetti   all'autorizzazione   periodica    prevista
dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e  che
questa sia rilasciata con  le  modalita'  semplificate  di  cui  alla
lettera a) del presente comma; 
      h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta,
siano rinnovabili su domanda che deve  essere  presentata,  in  carta
semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita'  non
superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti  sia  al  veicolo
che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
      i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o
multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte,  fino  ad
un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il
veicolo  rimorchio  o  semirimorchio  e  siano   ammesse   tutte   le
combinazioni possibili tra i trattori ed i  rimorchi  o  semirimorchi
anche incrociate».