Art. 14 
 
 
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale  per
                             le imprese 
 
  1. Le capacita' di  stoccaggio  di  gas  naturale  che  si  rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di  cui  all'articolo  12,  comma  11-  ter,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove  modalita'  di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri
determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo  23  maggio  2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per  l'offerta  alle  imprese  di
servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti  esteri  e   di
rigassificazione,  comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas  naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento  diretto  di  gas
naturale   dall'estero,   secondo   criteri   di   sicurezza    degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto. 
  2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle  imprese
di rigassificazione e di trasporto  in  regime  regolato  in  base  a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale
disponibili non assegnate  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnate
secondo le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),
ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.164,  come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di
stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle
rideterminazioni di cui al  comma  1,  e'  ceduto  dalle  imprese  di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.