Art. 14 

 

				 
                               Utenti 

 
  1. Sono  utenti  delle  strutture  residenziali  universitarie  gli
studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate
di  presenza  su  base  annua.  E'  facolta'  del  gestore  destinare
eventualmente gli spazi  realizzati  per  servizi  di  supporto  alla
didattica e alla ricerca e attivita'  culturali  e  ricreative  delle
medesime strutture anche a studenti  non  residenti  nella  struttura
stessa. 
  2. Al fine di favorire  l'integrazione  delle  diverse  figure  del
mondo universitario e lo  scambio  di  esperienze  e  conoscenze,  e'
consentito l'utilizzo dei posti alloggio  per  dottorandi,  borsisti,
assegnisti,  docenti  e  altri   esperti   coinvolti   nell'attivita'
didattica e di ricerca,  anche  prevedendo  la  possibilita'  di  una
contribuzione alle spese differenziata. 
  3. Per un utilizzo piu'  efficiente  delle  strutture  residenziali
universitarie e' data facolta'  al  gestore  di  destinare  posti  in
alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2,  in
particolare  nei  periodi  di  chiusura  estiva,  ferma  restando  la
prevalenza di cui al comma 1.