Art. 14. 
 
                 Riduzione delle spese di personale 
 
  1. Al fine di dare attuazione  a  quanto  previsto  in  materia  di
assunzioni dall'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti  modificazioni  alle  disposizioni
vigenti in materia: 
    a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244  come  modificato  da  ultimo  dall'articolo  9,  comma  5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole  "Per  il  quadriennio
2010-2013"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "Per  il   quinquennio
2010-2014"; 
    b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole: "Per  l'anno  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "Per l'anno 2015"; 
    c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti
"A decorrere dall'anno 2016". 
  2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole "A decorrere dall'anno  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine e' aggiunto il  seguente
periodo "La predetta facolta' assunzionale e'  fissata  nella  misura
del venti per cento per il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta  per
cento nell'anno 2015 e del cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2016" 
  3. All'articolo 66, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma  13  le  parole  "Per  il  quadriennio  2009-2012"  sono
sostituite dalle seguenti "Per il  triennio  2009-2011"  e,  dopo  il
comma 13, e' aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio  2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
nel limite di un contingente corrispondente  ad  una  spesa  pari  al
venti per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente  personale
complessivamente  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente.   La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e  del  cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.
L'attribuzione  a  ciascuna   universita'   del   contingente   delle
assunzioni di cui al periodo precedente e' effettuata con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca procede annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle  attivita',  sino
al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005." 
  4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole "Per il  triennio  2011-2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per il  quadriennio  2011-2014"  e  all'ultimo  periodo  le
parole "del 50 per cento per l'anno  2014  e  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole  "del
50 per cento per  l'anno  2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2016". 
  5. Ai fini del concorso  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del  50  per  cento  della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della  spesa  corrispondente  alle
cessazioni dell'anno precedente, a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole " e 2012". 
  6. A decorrere dal 2012 le  assunzioni  dei  segretari  comunali  e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui  l'articolo  66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per  un  numero  di
unita' non superiore all'80 per cento a quelle cessate  dal  servizio
nel corso dell'anno precedente. 
  7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita'  nonche'  a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera a), non possono  essere  calcolate  come  risparmio
utile per definire l'ammontare delle  disponibilita'  finanziarie  da
destinare alle assunzioni o il numero delle  unita'  sostituibili  in
relazione alle limitazioni del turn over. 
  8. Le strutture  interessate  dalla  limitazione  delle  assunzioni
previste  dal  comma  2  adottano,  con  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare  a  servizi
effettivamente  operativi  un  numero  di  unita'  di  personale  non
inferiore a quello corrispondente  alle  minori  assunzioni  da  esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi  corrispondano  in
via diretta agli specifici compiti  assegnati  alla  struttura  dalla
normativa di riferimento.  La  revisione  della  nozione  di  servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite  con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri  interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a  32  anni,  salvo  casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi. 
  9. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
dall'esterno, di personale di  livello  non  dirigenziale  munito  di
diploma di laurea. 
  10. Sino al  31  dicembre  2014  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5,  della  legge  266  del
1999. Nei confronti del personale interessato dal presente  comma  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  del
presente decreto. 
  11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  626,  comma  1,  le  parole  "100  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti "70 unita'"; 
    b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "e' stabilito" sino  a
"unita'" sono sostituite dalle seguenti "e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'". 
  12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera  b),
non possono essere disposte  nuove  selezioni  per  il  personale  da
destinare  all'estero  ai  sensi  dell'articolo   639   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono  essere  rinnovati  i
relativi comandi o fuori ruolo. 
  13. Il personale docente dichiarato permanentemente  inidoneo  alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo  ad  altri  compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dei competenti  uffici  scolastico
regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o
tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti
e disponibili nella provincia di  appartenenza,  tenuto  conto  delle
sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di  altra  provincia  a
richiesta  dell'interessato,  e  mantiene  il   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Il  personale
docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20  giorni  dalla
data di notifica del verbale  della  commissione  e'  utilizzato,  su
posti anche di  fatto  disponibili  di  assistente  amministrativo  o
tecnico,  prioritariamente  nella  stessa  scuola  o  comunque  nella
provincia di appartenenza. 
  14. Il personale  docente  attualmente  titolare  della  classi  di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  con  decreto  del  direttore  generale   del
competente  ufficio  scolastico  regionale  transita  nei  ruoli  del
personale non docente con la qualifica di assistente  amministrativo,
tecnico o collaboratore  scolastico  in  base  al  titolo  di  studio
posseduto. Il personale viene immesso  in  ruolo  su  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,  tenuto  conto
delle  sedi  indicate  dal  richiedente,  e   mantiene   il   maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  15. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  20
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei  commi  13  e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte  dai  predetti  commi  13  e  14.  Nel  caso  in  cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con  proprio  decreto,alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui  all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. 
  16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti  dall'articolo
19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree  geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle  nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera 
  17. Al personale dipendente  docente  a  tempo  indeterminato  che,
terminate le operazioni di mobilita' e  di  assegnazione  dei  posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso  nella  provincia
in  cui  presta  servizio,  e'  assegnato  per  la  durata  dell'anno
scolastico un posto  nella  medesima  provincia,  con  priorita'  sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o  altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso  della
relativa  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  purche'   il
medesimo possegga titolo  di  studio  valido,  secondo  la  normativa
vigente,  per  l'accesso  all'insegnamento  nello   specifico   grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; 
    b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico,
nei casi in  cui  il  dipendente  disponga  del  previsto  titolo  di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un  apposito  corso
di formazione; 
    c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti  scolastici,
assegnate prioritariamente dai  rispettivi  dirigenti  scolastici  al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso  o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a)  e  b),
purche' detto personale non  trovi  diversa  utilizzazione  ai  sensi
delle medesime lettere; 
    d)  posti  che  dovessero  rendersi  disponibili  durante  l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al  personale  della  medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
personale e purche' non sia gia'  diversamente  utilizzato  ai  sensi
delle precedenti lettere; 
    e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione  ai  sensi
delle  precedenti  lettere  e'  utilizzato  a  disposizione  per   la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie  che  dovessero  rendersi
disponibili  nella  medesima  provincia  nella  medesima  classe   di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione; 
  18. Le  assegnazioni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  sono
effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di  utilizzo
predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20. 
  19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad  un
posto ai sensi del comma precedente percepisce lo  stipendio  proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza  e'
erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato  il  servizio,  a
valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata  all'istituto
stesso. Negli altri casi, la differenza a favore  del  dipendente  e'
erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 
  20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e  periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo  del  personale  in
esubero, che provvedono a  portare  a  conoscenza  delle  istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici. 
  21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da  17  a  20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  64
del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la  delega  ai  docenti  di
compiti non  costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di
funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  cui  detti  docenti  godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto
legislativo  n.  297  del  1994.  Il  docente  delegato  puo'  essere
retribuito esclusivamente a  carico  dei  fondi  disponibili  per  la
remunerazione accessoria presso la specifica  istituzione  scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico. 
  23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale  diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate  all'estero   non   possono   essere   superiori   a   quelle
rispettivamente in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli  articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono  100
unita' di personale cessato. 
  25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui  ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di  euro  4.300.000  e  di
euro 5.000.000. 
  26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998,  n.  299  e'  ridotta  di  euro
2.800.000. 
  27 All'articolo  17  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: 
  "5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012,  la  quota  di
pertinenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, degli stanziamenti  di  cui  al  comma  5  e'  destinata  al
rimborso forfetario  alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  gli
accertamenti medico-legali  sul  personale  scolastico  ed  educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie
locali. Entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   provvede   a
ripartire detto  fondo  tra  le  regioni  al  cui  finanziamento  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in  proporzione
all'organico  di  diritto  delle  regioni  con  riferimento  all'anno
scolastico che si conclude  in  ciascun  esercizio  finanziario.  Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed  educative  statali
non sono tenute a corrispondere alcuna  somma  per  gli  accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.