Art. 14 
 
 
Limiti di spesa, controlli e sanzioni  concernenti  le  elezioni  dei
         membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 
 
  1. Le spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun  partito  e
movimento  politico  che  partecipa  alle  elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma
risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero
dei cittadini della Repubblica iscritti nelle  liste  elettorali  per
l'elezione della Camera dei deputati. 
  2. Per le elezioni dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti
all'Italia si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 7,  intendendosi  sostituito  il  Presidente  della
Camera di appartenenza con il Presidente della Camera  dei  deputati,
11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive  Camere
con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della  legge
10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo  modificata  dalla  presente
legge. 
  3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
      «5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»; 
    b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»; 
    c) all'articolo 11, primo comma, le  parole:  «3,  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».