Art. 14 (L)
Permesso  di  costruire  in  deroga agli strumenti urbanistici (legge
17 agosto  1942,  n.  1150,  art.  41-quater, introdotto dall'art. 16
della  legge  6 agosto  1967,  n. 765; decreto legislativo n. 267 del
2000,  art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357,
                               art. 3)

  1.  Il  permesso  di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali   e'  rilasciato  esclusivamente  per  edifici  ed  impianti
pubblici  o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale,  nel  rispetto  comunque  delle  disposizioni contenute nel
decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.
  2.  Dell'avvio  del  procedimento  viene  data  comunicazione  agli
interessati  ai  sensi  dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
  3.  La  deroga,  nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza,  puo'  riguardare  esclusivamente  i  limiti  di  densita'
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme
di  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  generali ed esecutivi,
fermo  restando  in  ogni  caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli  articoli  7,  8  e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444.
 
          Note all'art. 14:
              - Per  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
          vedi nota all'art. 6.
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto
          1990, n. 241:
              "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita'  del
          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'
          comunicato,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8, ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un
          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti
          individuati  o  facilmente  individuabili, diversi dai suoi
          diretti  destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
          loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia dell'inizio del
          procedimento.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  7, 8 e 9 del
          decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:
              "Art.  7  (Limiti  di  densita'  edilizia).  - I limiti
          inderogabili  di  densita'  edilizia  per  le  diverse zone
          territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
              1) Zone A):
                per  le  operazioni  di  risanamento  conservativo ed
          altre  trasformazioni conservative, le densita' edilizie di
          zone  e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti,
          computate  senza  tener conto delle soprastrutture di epoca
          recente prive di valore storico-artistico;
                per   le  eventuali  nuove  costruzioni  ammesse,  la
          densita'  fondiaria non deve superare il 50% della densita'
          fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;
              2)  Zone  B): le densita' territoriali e fondiarie sono
          stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici
          tenendo     conto     delle    esigenze    igieniche,    di
          decongestionamento urbano e delle quantita' minime di spazi
          previste dagli articoli 3, 4 e 5.
              Qualora    le    previsioni    di    piano   consentano
          trasformazioni  per  singoli edifici mediante demolizione e
          ricostruzione,   non   sono   ammesse   densita'  fondiarie
          superiori ai seguenti limiti:
                7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
                6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
                5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
              Gli  abitanti  sono riferiti alla situazione del comune
          alla data di adozione del piano.
              Sono  ammesse  densita'  superiori  ai  predetti limiti
          quando   esse   non   eccedano   il   70%   delle  densita'
          preesistenti;
              3)  Zone  C):  i  limiti  di  densita' edilizia di zona
          risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle
          norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli
          articoli  8 e 9, nonche' dagli indici di densita' fondiaria
          che  dovranno  essere stabiliti in sede di formazione degli
          strumenti  urbanistici,  e  per  i  quali  non  sono  posti
          specifici limiti;
              4)  Zone E): e' prescritta per le abitazioni la massima
          densita' fondiaria di mc. 0,03 per mq.".
              "Art. 8 (Limiti di altezza degli edifici). - Le altezze
          massime  degli  edifici  per  le  diverse zone territoriali
          omogenee sono stabilite come segue:
              1) Zone A):
                per  le operazioni di risanamento conservativo non e'
          consentito  superare le altezze degli edifici preesistenti,
          computate   senza   tener  conto  di  soprastrutture  o  di
          sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
                per  le  eventuali trasformazioni o nuove costruzioni
          che   risultino  ammissibili,  l'altezza  massima  di  ogni
          edificio   non   puo'   superare  l'altezza  degli  edifici
          circostanti di carattere storico-artistico;
              2)  Zone  B):  l'altezza  massima dei nuovi edifici non
          puo'   superare  l'altezza  degli  edifici  preesistenti  e
          circostanti,  con  la  eccezione  di  edifici  che  formino
          oggetto   di   piani   particolareggiati   o  lottizzazioni
          convenzionate  con previsioni planovolumetriche, sempre che
          rispettino  i  limiti di densita' fondiaria di cui all'art.
          7;
              3)  Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con
          zone  del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non
          possono  superare  altezze  compatibili  con  quelle  degli
          edifici delle zone A) predette;
              4)  edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime
          sono  stabilite  dagli  strumenti  urbanistici in relazione
          alle  norme  sulle  distanze  tra  i  fabbricati  di cui al
          successivo art. 9.".
              "Art.  9  (Limiti  di  distanza tra i fabbricati). - Le
          distanze   minime   tra  fabbricati  per  le  diverse  zone
          territoriali omogenee sono stabilite come segue:
              1)   Zone   A):   per   le  operazioni  di  risanamento
          conservativo   e  per  le  eventuali  ristrutturazioni,  le
          distanze  tra  gli  edifici  non possono essere inferiori a
          quelle  intercorrenti  tra i volumi edificati preesistenti,
          computati  senza  tener  conto di costruzioni aggiuntive di
          epoca  recente  e  prive  di  valore  storico,  artistico o
          ambientale;
              2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: e' prescritta
          in  tutti  i  casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra
          pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
              3)   Zone   C):  e'  altresi'  prescritta,  tra  pareti
          finestrate  di  edifici antistanti, la distanza minima pari
          all'altezza  del  fabbricato piu' alto; la norma si applica
          anche  quando  una  sola parete sia finestrata, qualora gli
          edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
              Le  distanze  minime tra fabbricati - tra i quali siano
          interposte  strade  destinate  al traffico dei veicoli (con
          esclusione  della  viabilita'  a fondo cieco al servizio di
          singoli  edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere
          alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
                ml.  5  per lato, per strade di larghezza inferiore a
          ml. 7;
                ml.  7,50  per lato, per strade di larghezza compresa
          tra ml. 7 e ml. 15;
                ml.  10 per lato, per strade di larghezza superiore a
          ml. 15.
              Qualora   le   distanze   tra  fabbricati,  come  sopra
          computate,  risultino  inferiori all'altezza del fabbricato
          piu'  alto,  le  distanze  stesse  sono maggiorate  fino  a
          raggiungere  la  misura  corrispondente all'altezza stessa.
          Sono  ammesse  distanze  inferiori  a  quelle  indicate nei
          precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
          oggetto   di   piani   particolareggiati   o  lottizzazioni
          convenzionate con previsioni planovolumetriche.".