Art. 14.
         (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)

   1.  In  funzione  del  completamento  progressivo  del processo di
armonizzazione  tariffaria  e riavvicinamento delle aliquote, al fine
di  tidurre  gli  squilibri  tariffari  esistenti tra le diverse zone
geografiche  del  Paese,  con  decreto da emanare entro il 31 gennaio
2002,  il  Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite
degli  importi  di  cui  al  comma  2,  ad  interventi  di  riduzione
dell'imposta  di  consumo  sul gas metano per usi civili applicata in
territori  diversi  da  quelli  di cui all'articolo 1 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2
previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad
applicarsi  a  tutti  i  fini  fiscali,  fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma.
   2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa di
159.114.224,77  euro  per  l'anno  2002,  di  117.797.672,84 euro per
l'anno  2003  50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si
provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
             Note all'art. 14:
                 -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante
          "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146,
          S.O.:
                 "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione) - (Art.
          3,  legge  n.  646/1950;  articolo unico, legge n. 13/1955;
          art.   1,  legge  n.  105/1955;  articolo unico,  legge  n.
          760/1956;   articolo unico,   legge  n.  2523/1952.)  -  Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglie, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
                 (Art.  3,  comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge
          n.  634/1957.)  Qualora  il  territorio  dei comprensori di
          bonifica  di  cui  al  precedente  comma comprenda parte di
          quello  di  un  comune  con popolazione superiore ai 10.000
          abitanti  alla  data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
          testo  unico  sara'  limitata  al  solo  territorio di quel
          comune facente parte dei comprensori medesimi.
                 (Articolo  unico,  legge n. 2523/1952; art. 1, comma
          2,  legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da
          leggi  in  favore  del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
          che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
          intendono,  in  ogni  caso,  estesi  a  tutti  i  territori
          indicati nel presente articolo.".
                 -  Le  tariffe  del  provvedimento  CIP  n.  37  del
          26 giugno 1986, recante: "Metodo per la determinazione e la
          revisione  delle  tariffe  del gas distribuito a mezzo rete
          urbana",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 150 del
          1ยบ luglio   1986,  riguardano,  rispettivamente,  T1  l'uso
          domestico  per la cottura dei cibi e la produzione di acqua
          calda  e T2 l'uso di riscaldamento individuale (con o senza
          uso di cottura cibi e produzione di acqua calda).
                 -  Per  il  testo dell'art. 11, comma 3, della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si rinvia alle note all'art. 1.