Art. 14. Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che seno stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora pero' non abbiano dato prova, di settarieta', e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravita'.