Art. 14. 
 
  Coloro  che  hanno  rivestito  la  qualifica   di   squadrista,   o
sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o
che seno stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio.
Qualora  pero'  non  abbiano  dato  prova,  di  settarieta',   e   di
intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari  di  minore
gravita'.