Art. 14. P r e s i d e 1. Il/la preside di facolta' e' eletto/a dal rispettivo consiglio di facolta' tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno della facolta' e nominato/a dal consiglio dell'Universita'. Esso/essa resta in carica per un quadriennio accademico e non puo' svolgere piu' di due mandati consecutivi. 2. Il/la preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', cura l'attuazione delle delibere del consiglio di facolta', vigila sulle attivita' didattiche e scientifiche e di ricerca e nomina le commissioni di esame di profitto. Il/la preside, per l'espletamento degli affari amministrativi, si avvale di apposita struttura gestita dal/dalla segretario/a amministrativo/a di facolta'. 3. Il/la preside nomina, fra i professori/le professoresse di prima fascia, il/la vicepreside che lo/la sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di sua assenza. 4. Il/la preside puo' delegare proprie funzioni ad altri/e professori/professoresse membri del consiglio di facolta'. 5. Per la facolta' di scienze della formazione il/la preside nomina due vicepresidi dei/delle quali uno/a e' scelto/a tra i professori universitari/le professoresse universitarie responsabili di un insegnamento in lingua ladina. Nel caso di impedimento o di assenza del preside, le funzioni di membro del senato accademico sono esercitate dal/dalla vicepreside piu' anziano/a di eta'.