Art. 14.

              Messaggi politici autogestiti a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e televisive locali di cui all'art. 9, comma
1,  possono  trasmettere  messaggi  politici autogestiti a pagamento,
come  definiti  all'art.  2,  comma  1,  lettera  d),  del  codice di
autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni 8 aprile 2004.
  2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma  1,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono
assicurare   condizioni   economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti
politici.
  3.  Dalla  data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto
il  penultimo  giorno  antecedente  la  consultazione  elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i
messaggi  politici  di  cui  al  comma  1  sono tenuti a dare notizia
dell'offerta  dei  relativi  spazi mediante un avviso da trasmettere,
almeno  una  volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto,
per tre giorni consecutivi.
  4.  Nell'avviso  di  cui  al  comma  3  le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede,  della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e
di  fax,  e'  depositato  un  documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
l'indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
    b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
    c) le  tariffe  per  l'accesso  a  tali spazi quali autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale;
    d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
  5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto  delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
  7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a
praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore  al  70%  del  listino di pubblicita' tabellare. I soggetti
politici   interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo
documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state
determinate  le  condizioni  praticate per l'accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati  per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
  9.  La  prima  messa  in  onda  dell'avviso  di  cui ai commi 3 e 4
costituisce  condizione  essenziale  per  la  diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1  devono  essere  preceduti  e  seguiti  da un annuncio in audio del
seguente   contenuto:   «Messaggio   elettorale   a  pagamento»,  con
l'indicazione del soggetto politico committente.
  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura:  «Messaggio  elettorale a pagamento», con l'indicazione del
soggetto politico committente.
  12.  Le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali non possono
stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi
politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli  candidati  per  importi  superiori al 75% di quelli previsti
dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.