Art. 14. L'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle societa' non azionarie, istituita con l'articolo 12 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, ed estesa, con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, ai redditi di categoria B, esenti dall'imposta di ricchezza mobile o soggetti ad un tributo sostitutivo delle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951.