Art. 14. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonche' all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunita' europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumita'. Nello stesso decreto saranno stabilite le modalita' e la periodicita' dei controlli di cui al comma precedente nonche' le penalita' da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno. Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonche' la istituzione di un organo interminsteriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministro dell'industria e del commercio.