(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 14)
                              Art. 14. 
           Istituzione dei consorzi nel corso del decennio 

 
  Nel caso di vacanza dell'esattoria  di  un  comune  nel  corso  del
decennio il prefetto, esperiti inutilmente a norma dell'articolo 34 i
modi ordinari per il suo conferimento,  puo',  anziche'  affidare  la
gestione ad un delegato governativo, con il  consenso  dei  comuni  e
dell'esattore interessato e sentito l'intendente di finanza, disporre
la riunione in consorzio sino al termine del decennio del comune  con
altro  dei  comuni  finitimi  attribuendo  all'esattore   di   questo
l'esattoria consorziale, ferme restando le condizioni dell'appalto. 
  Qualora nel corso del decennio un comune sia diviso in piu'  comuni
o una frazione sia eretta in comune autonomo,  il  prefetto,  sentito
l'intendente  di  finanza,  prende  i  provvedimenti  necessari   per
costituirli  in  consorzio  esattoriale  ed  attribuire   l'esattoria
consorziale all'esattore dell'originario comune, senza  modificazioni
nelle condizioni d'appalto sino al termine del decennio.