Art. 14. Istituzione dei consorzi nel corso del decennio Nel caso di vacanza dell'esattoria di un comune nel corso del decennio il prefetto, esperiti inutilmente a norma dell'articolo 34 i modi ordinari per il suo conferimento, puo', anziche' affidare la gestione ad un delegato governativo, con il consenso dei comuni e dell'esattore interessato e sentito l'intendente di finanza, disporre la riunione in consorzio sino al termine del decennio del comune con altro dei comuni finitimi attribuendo all'esattore di questo l'esattoria consorziale, ferme restando le condizioni dell'appalto. Qualora nel corso del decennio un comune sia diviso in piu' comuni o una frazione sia eretta in comune autonomo, il prefetto, sentito l'intendente di finanza, prende i provvedimenti necessari per costituirli in consorzio esattoriale ed attribuire l'esattoria consorziale all'esattore dell'originario comune, senza modificazioni nelle condizioni d'appalto sino al termine del decennio.