Art. 14.

  Alla  legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 e' aggiunto
il seguente articolo 41-bis:
  "I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore
generale  o  di  un  programma  di  fabbricazione  possono, fino alla
approvazione  del  piano  regolatore  generale  o  del  programma  di
fabbricazione,   assumere   nell'ambito  del  territorio  del  Comune
interessato  soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti
pubblici.
  Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine
per i provvedimenti amministrativi del caso".