Art. 14.
              Compiti del Consiglio di amministrazione

  Il  Consiglio  di  amministrazione,  per  conseguire  le  finalita'
dell'ente o istituzione, in particolare delibera:
    a) le direttive generali;
    b) i programmi di attivita';
    c)  i  bilanci  preventivi,  le  relative  variazioni e i bilanci
consuntivi;
    d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
    e) lo statuto;
    f) il regolamento giuridico ed economico del personale.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  convocato  almeno tre volte
all'anno  e  ogniqualvolta  ne  faccia  richiesta  un  terzo dei suoi
componenti.
  Le  riunioni  del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con
la  presenza  di  due  terzi  dei  componenti  e,  in seconda, con la
presenza della meta' di essi.
  Le  deliberazioni  sulle  materie  di cui alle lettere b), c) ed e)
debbono  essere  adottate  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei
partecipanti.
  Alle  riunioni  del Consiglio di amministrazione assistono i membri
del Collegio dei revisori.