Art. 14. Disciplina contrattuale ed entrata in vigore 1. Sono fatte salve, per il personale contrattualizzato, le norme del contratto collettivo di lavoro vigente. 2. Il presente regolamento sara' sottoposto, a norma del combinato disposto dell'art. 18 del decreto legislativo n. 138/2003 e dell'art. 8 della legge n. 168/1989, all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO Tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in...., via.... codice fiscale...., partita.... (di seguito, per brevita', «INAF») in persona del suo rappresentante legale, prof..... e il.... nato a.... il.... e residente a.... via.... codice fiscale.... (di seguito, per brevita', «il titolare») Premesso che INAF e' ente nazionale di ricerca con il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della astrofisica, della fisica cosmica e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata; che il titolare nell'ambito di.... ha raggiunto e realizzato un «....» (qui di seguito «invenzione») suscettibile di domanda di brevetto; che il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 all'art. 65, comma 1, dispone che «quando il rapporto di lavoro intercorre con un'universita' o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione» ed al comma 3 che «in ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta percento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione ...»; che l'INAF e' istituzionalmente impegnato nello sforzo di trasferire i risultati della ricerca nel mondo produttivo delle piccole e medie imprese e della grande azienda; che l'INAF ha approvato il regolamento sui diritti di proprieta' industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere di ingegno; che e' intenzione delle parti disciplinare, secondo le modalita' nel seguito specificate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento suddetto, la concessione da parte del titolare all'INAF dei diritti allo stesso derivanti per effetto della summenzionata legge 30/2005; tutto cio' premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue: Art. 1. Premesse 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2. Oggetto del contratto 2.1. Il titolare cede a INAF, che accetta, ogni diritto di sfruttamento economico relativo all'invenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472 del codice civile e della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 30/2005 alle condizioni nel seguito specificate. Art. 3. Obblighi delle parti 3.1. L'INAF si impegna: a) ad esaminare i requisiti di brevettabilita' dell'invenzione verificando lo stato dell'arte con l'aiuto delle banche dati (in particolare Delphion, Espacenet, US Patent Office), redigendo una scheda di valutazione discussa con gli inventori secondo una procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza; b) a proteggere, avvalendosi della collaborazione di studi professionali, le invenzioni brevettabili, elaborando la corretta strategia di protezione, scrivendo e depositando domande di brevetto nazionali ed estere; c) a sostenere tutte le spese e le tasse, in ogni tempo in Italia o all'estero, in relazione alle domande di brevetto e/o brevetti (di seguito definite «il brevetto») rivendicanti l'invenzione; d) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale del brevetto, ricercando partner industriali, conducendo le negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione del brevetto, avviando progetti congiunti con le imprese. 3.2. Il titolare si impegna ed obbliga: a) a riconoscere che l'INAF ha il pieno ed incondizionato diritto, irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto per depositare domande di brevetto in Italia e all'estero relative all'invenzione attraverso le modalita' che l'INAF riterra' piu' opportune a suo insindacabile giudizio; b) a riconoscere che l'INAF ha il diritto pieno, irrevocabile ed esclusivo ad agire in proprio nome e conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione del brevetto, ed in particolare di stipulare ogni meglio visto accordo, ivi compresi accordi costitutivi di diritti anche reali di godimento e/o di garanzia, contratti di licenza con o senza esclusiva anche ultranovennali, per attribuire a terzi diritti anche esclusivi di sfruttamento del brevetto; c) a collaborare con INAF fornendo tutte le informazioni anche documentali necessarie al fine del deposito di valide domande di brevetto in Italia ed all'estero relative all'invenzione. Art. 4. Violazione 4.1. Tutti gli atti e/o contratti posti in essere dal titolare, in violazione degli obblighi stabiliti a suo carico, si riterranno non efficaci ed inopponibili all'INAF perche' stipulati in violazione a degli obblighi assunti dal titolare nei confronti di INAF, quindi in carenza del potere di disporre del diritto di brevetto ormai ceduto a INAF, fermo restando quanto previsto infra, sub art. 9. Art. 5. Compensi 5.1. INAF riconoscera' al titolare il 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione che potra' conseguire direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento industriale del brevetto, al netto delle spese di deposito e mantenimento dello stesso. Detta percentuale del 50% sara' commisurata alla quota di proprieta' dei diritti sull'invenzione che il titolare stesso possiede. 5.2. A tal fine l'INAF dara' notizia al titolare delle condizioni economiche contenute negli accordi o contratti che avra' stipulato con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa documentazione. Art. 6. Modalita' dei pagamenti 6.1. Il pagamento delle somme previste dall'art. 5 avverra' immediatamente dopo la riscossione da parte di INAF del corrispettivo derivante dallo sfruttamento dell'invenzione e comunque non oltre centoventi giorni da tale pagamento. Art. 7. Penali 7.1. In ogni e ciascun caso di inadempimento del titolare agli obblighi previsti a suo carico rispettivamente dai precedenti articoli 3.2 e 4 sara' dovuta dal titolare medesimo a titolo di penale una somma di euro 2500,00 nei casi di cui sopra, fatto salvo ogni altro diritto spettante all'INAF ai sensi di legge e di contratto, nonche' il diritto al risarcimento del danno ulteriore ed il diritto di richiedere l'esecuzione della prestazione dovuta dal titolare in deroga all'art. 1383 del codice civile. Art. 8. Disposizioni varie 8.1. L'inerzia di una parte nell'esercizio dei diritti riconosciuti dal presente contratto non comporta rinuncia all'esercizio ne' disposizione dei medesimi diritti ne' rinuncia alla facolta' di avvalersene in casi futuri. 8.2. Il presente contratto non potra' in alcun modo essere modificato se non per atto scritto con il consenso di entrambe le parti. Art. 9. Notifiche e comunicazioni 9.1. Tutte le notifiche e comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno effettuate per iscritto e saranno spedite, per corriere internazionale, posta espresso, telefax o altro mezzo che possa dimostrarne l'avvenuta ricezione, alle parti ai loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati: per l'INAF: alla c.a. dott....., via...., per il titolare:.... via.... numero telefax.... alla c.a..... o a quel diverso indirizzo che sia stato previamente comunicato nelle forme di cui sopra all'altra parte. Tutte le notifiche e comunicazioni conformi alla presente disposizione si intenderanno effettuate alla data di ricezione. Art. 10. Legge applicabile 10.1. Il presente accordo e' retto, regolato e deve essere interpretato secondo le leggi e i regolamenti dell'INAF per tutto quanto non previsto dal presente contratto e ove compatibili con esso. Art. 11. Controversie 11.1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente contratto saranno risolte ricorrendo ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Roma. Luogo, data INAF Il titolare A mente dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 3 (obblighi delle parti), 4 (violazione), 5 (compensi), 6 (modalita' dei pagamenti), 7 (penali), 11 (controversie) del presente contratto. Luogo, data INAF Il titolare PROCEDURA ESAME BREVETTI INAF Le proposte di brevetto sono sottomesse all'UIT per la loro valutazione e approvazione. Primo deposito. Le richieste di brevetto devono essere preparate compilando e seguendo attentamente le indicazioni contenute nel modulo Richiesta di esame. E' importante che tale documento sia redatto con estrema cura poiche' su questo e' impostato l'esame di brevettabilita' dell'invenzione. Il coordinatore del gruppo degli inventori deve inviare la documentazione all'Ufficio per l'Innovazione Tecnologica in formato elettronico all'indirizzo: segreteria@uit.inaf.it L'UIT delibera se brevettare (o proteggere in altro modo). Nel caso di valutazione positiva il presidente firma la domanda di deposito brevetto. Rinnovo di brevetto esistente. Le domande di brevetto/i sono rinnovati automaticamente per i primi tre anni a partire dalla data di deposito, a meno che non venga deciso altrimenti dal titolare del brevetto. Per il quarto e quinto anno l'UIT: comunica la scadenza ai ricercatori e richiede motivazione per rinnovo basata anche sugli sviluppi dei rapporti con le imprese e sul grado di avanzamento della tecnologia; raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento della tecnologia; decide se il brevetto deve essere mantenuto in vita e informa il direttore generale. Dal quinto anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se e' attivo un rapporto con l'industria. Estensioni estere di domande di brevetto italiano. L'UIT: richiede agli inventori un parere sull'estensione estera motivato da considerazioni tecniche ed economiche; nuova ricerca in letteratura (brevettuale); esamina lo stato di avanzamento della tecnologia con particolare riferimento ai documenti brevettuali; redige un rapporto finale sull'estensione estera indicando tempi, costi, paesi d'estensione, rapporti con l'industria; decide se brevettare all'estero. In tal caso il presidente firma la domanda di deposito all'estero.