Art. 14.
                  Determinazione della base imponibile

  Ai  fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi
dovuti  e  le  spese  e  gli  oneri  sostenuti  in valuta estera sono
computati  secondo  il  cambio  del giorno in cui e' stata effettuata
l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente
piu' prossimo.
  I  residuati  o  sottoprodotti della lavorazione di materie fornite
dal committente sono computati secondo il loro valore normale.
  Per  valore  normale  dei beni e dei servizi si intende il prezzo o
corrispettivo  mediamente  praticato  per beni o servizi della stessa
specie  o  similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio  di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu' prossimi.
  Per  la  determinazione  del  valore  normale si fa riferimento, in
quanto  possibile,  ai  listini  o  alle  tariffe dell'impresa che ha
fornito  i  beni  o  i  servizi  e, in mancanza, alle mercuriali e ai
listini   della   camera  di  commercio  piu'  vicina,  alle  tariffe
professionali e ai listini di borsa.