Art. 14. Indennita' di fine rapporto L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'art. 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, e ridotto di due quinti se non supera sei milioni di lire, di un quinto se e superiore a sei ma non a quaranta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire cinquantamila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennita' di anzianita'; Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma e' superiore a sei milioni o a quaranta milioni l'imposta e' ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di sei milioni o di quaranta milioni. Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.