Art. 14. 
                     Indennita' di fine rapporto 
 
  L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera  e)
dell'art. 12 derivanti dal medesimo  rapporto  di  lavoro,  anche  se
corrisposti da soggetti diversi, e  ridotto  di  due  quinti  se  non
supera sei milioni di lire, di un quinto se e superiore a sei ma  non
a quaranta milioni e in  ogni  caso,  successivamente  alla  predetta
riduzione in quanto spettante, di lire cinquantamila per ogni anno  o
frazione di anno preso a base per la  commisurazione  dell'indennita'
di anzianita'; 
  Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al  precedente  comma
e' superiore a sei milioni o a quaranta milioni l'imposta e'  ridotta
nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda  al
di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su  un
ammontare, rispettivamente, di sei milioni o di quaranta milioni. 
  Per i redditi indicati alle  lettere  e),  f)  e  g)  dell'art.  12
l'imposta si  applica  anche  sulle  eventuali  anticipazioni,  salvo
conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.