Art. 14. Dopo la pubblicazione del decreto previsto nel successivo articolo 15, la costruzione di nuovi edifici puo' essere autorizzata dal sindaco solo se le caratteristiche d'isolamento termico sono comprese nei limiti fissati nel decreto stesso. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, il sindaco puo' disporre che siano osservate le norme sulle caratteristiche di isolamento termico, quando la commissione edilizia comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione. Per caratteristica di isolamento termico si intende il coefficiente volumico globale di dispersione termica espresso in chilocalorie al metro cubo per ora per salto termico di un grado centigrado (kcal/h m3 °C).