Art. 14.

  Dopo  la pubblicazione del decreto previsto nel successivo articolo
15,  la  costruzione  di  nuovi  edifici  puo' essere autorizzata dal
sindaco solo se le caratteristiche d'isolamento termico sono comprese
nei limiti fissati nel decreto stesso.
  Nel  caso di ristrutturazione di edifici esistenti, il sindaco puo'
disporre  che  siano  osservate  le  norme  sulle  caratteristiche di
isolamento  termico,  quando  la  commissione edilizia comunale abbia
accertato  la  sussistenza  delle  condizioni  tecniche  per  la loro
applicazione.
  Per caratteristica di isolamento termico si intende il coefficiente
volumico  globale  di dispersione termica espresso in chilocalorie al
metro  cubo  per ora per salto termico di un grado centigrado (kcal/h
m3 °C).