(Patto internazionale-art. 14)
                             Articolo 14 
 
  1.  Tutti  sono  eguali  dinanzi  ai  tribunali  e  alle  corti  di
giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa  e  pubblica  udienza
dinanzi  a  un  tribunale  competente,  indipendente  e   imparziale,
stabilito  dalla  legge,  allorche'  si  tratta  di  determinare   la
fondatezza di un'accusa penale  che  gli  venga  rivolta,  ovvero  di
accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile.  Il
processo puo' svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia
per motivi di moralita', di ordine pubblico o di sicurezza  nazionale
in una societa' democratica, sia quando lo  esiga  l'interesse  della
vita privata  delle  parti  in  causa,  sia,  nella  misura  ritenuta
strettamente  necessaria  dal  tribunale,  quando   per   circostanze
particolari la pubblicita' nuocerebbe agli interessi della giustizia; 
tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata  in  un  giudizio  penale  o
civile dovra' essere resa pubblica, salvo che l'interesse  di  minori
esiga il contrario, ovvero che  il  processo  verta  su  controversie
matrimoniali o sulla tutela dei figli. 
  2. Ogni individuo accusato di un reato  ha  il  diritto  di  essere
presunto innocente sino a che  la  sua  colpevolezza  non  sia  stata
provata legalmente. 
  3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione  di
piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: 
    a) ad essere informato sollecitamente e in  modo  circostanziato,
in una  lingua  a  lui  comprensibile,  della  natura  e  dei  motivi
dell'accusa a lui rivolta; 
    b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari  alla  preparazione
della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; 
    c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; 
    d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o
mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia  sprovvisto  di  un
difensore, ad essere informato del suo  diritto  ad  averne  e,  ogni
qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a  vedersi  assegnato
un difensore d'ufficio, a titolo gratuito  se  egli  non  dispone  di
mezzi sufficienti per compensarlo; 
    e) a interrogare o far interrogare i  testimoni  a  carico  e  ad
ottenere la citazione e l'interrogatorio dei  testimoni  a  discarico
nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; 
    f) a farsi assistere gratuitamente da  un  interprete,  nel  caso
egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; 
    g) a non essere  costretto  a  deporre  contro  se  stesso  od  a
confessarsi colpevole. 
  4. La procedura applicabile ai minorenni dovra' tener  conto  della
loro eta' e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione. 
  5. Ogni  individuo  condannato  per  un  reato  ha  diritto  a  che
l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati
da un tribunale di seconda istanza in conformita' della legge. 
  6. Quando un individuo e' stato condannato con sentenza  definitiva
e  successivamente  tale  condanna  viene  annullata,  ovvero   viene
accordata la grazia, in quanto un fatto  nuovo  o  scoperto  dopo  la
condanna dimostra che  era  stato  commesso  un  errore  giudiziario,
l'individuo che ha scontato una pena in virtu' di detta condanna deve
essere indennizzato, in conformita' della legge, a meno che non venga
provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto e'  a
lui imputabile in tutto o in parte. 
  7. Nessuno puo' essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova  pena,
per un reato per il quale sia stato gia'  assolto  o  condannato  con
sentenza definitiva in conformita' al diritto e alla procedura penale
di ciascun Paese.