Art. 14.
               Adeguamento delle disposizioni tecniche

  Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
provvede,  con  propri  decreti,  all'adeguamento  delle disposizioni
tecniche   della   presente   legge,  dei  relativi  allegati  e  del
regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.