Art. 14. Drafting normativo 1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi, prevedendo, altresi', idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualita' nonche' l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione dovra' essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari condivisi. 2. Gli elementi di drafting e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono: a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita' e della coerenza con quelle gia' in uso; b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi; c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti; d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.