Art. 14.
                   Federazioni sportive nazionali

  Le  federazioni sportive nazionali sono costituito dalle societa' e
dagli  organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e
regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.
  Alle  federazioni  sportive  nazionali  e' riconosciuta l'autonomia
tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  amministrazione da parte
degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono
di  personale  del  CONI, il cui rapporto di lavoro e' regolato dalla
legge 20 marzo 1975, n. 70.
  Per  le  attivita'  di  carattere  tecnico  e sportivo e presso gli
organi   periferici,   le   federazioni  sportive  nazionali  possono
avvalersi,  laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale,
assunto,  pertanto,  in  base a rapporti di diritto privato. La spesa
relativa gravera' sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.
  Le   federazioni   sportive   nazionali  devono  adeguare  il  loro
ordinamento   alle   norme   della  presente  legge  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della legge stessa.