Art. 14.
                        Personale insegnante

  Gli  insegnanti  incaricati  con  decreto del Ministro degli affari
esteri  ai  sensi  della  legge  26  maggio 1975, n. 327, in servizio
all'estero  nelle  scuole  italiane di cui al testo unico delle norme
legislative  sulle  scuole  italiane  all'estero  approvato con regio
decreto  12  febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi
di  cui  alla  legge  3  marzo  1971,  n. 153, nonche' negli istituti
italiani  di  cultura,  ed  ai quali sia riconosciuta la qualifica di
profugo  sono assunti a domanda in servizio non di ruolo nelle scuole
ed  istituti  di  istruzione  di corrispondente grado funzionanti nel
territorio  nazionale,  nelle  forme  stabilite dalle disposizioni in
vigore  per  l'assunzione  del  personale  docente non di ruolo delle
medesime  istituzioni  scolastiche,  per  l'insegnamento per il quale
sono  in  possesso del titolo di abilitazione e di studio prescritto.
Essi sono assunti anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o
disponibilita' di posto o di cattedra.
  Il personale di cui al presente articolo e' assegnato possibilmente
a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.