ART. 14. 
           (Utilizzazione del personale docente di ruolo) 
 
  La  utilizzazione  dei  docenti  delle  dotazioni  aggiuntive  deve
contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile
anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa
secondo  quanto  previsto  dalla  legge  4  agosto  1977,   n.   517,
assicurando  peraltro  il   soddisfacimento   in   via   prioritaria,
nell'ordine, delle seguenti esigenze: 
    a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere
a costituire cattedre o, posti orario; 
    b)  copertura  dei  posti  di  insegnamento  comunque  vacanti  e
disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi  nello  ambito  del
distretto o dei distretti viciniori; 
    c) sostituzione dei  docenti  destinati  ai  compiti  di  cui  al
successivo sesto comma; 
    d) sostituzione dei docenti impegnati nella  realizzazione  delle
scuole a tempo pieno; 
    e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi
di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei  titoli  di
studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali  di  scuola  media
per lavoratori; 
    f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del  nono  comma,
secondo periodo del presente articolo. 
  A tal fine il provveditore agli studi definisce il  contingente  su
base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione
alle esigenze, un contingente di docenti della  dotazione  aggiuntiva
per la scuola materna, elementare e media. 
  In caso di eccedenza,  detto  personale  dovra'  essere  utilizzato
prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso
distretto o del distretto viciniore. 
  Nelle  scuole  secondarie  superiori  i  docenti  della   dotazione
aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire  le
esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma. 
  Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo
didattico o  dalle  scuole  in  cui  e'  stato  assegnato  all'inizio
dell'anno scolastico. 
  Il personale  docente  di  ruolo,  incluso  -  nel  rispetto  delle
priorita' indicate nel primo comma del  presente  articolo  -  quello
delle  dotazioni  aggiuntive,  che  sia  in  possesso  di   specifici
requisiti,  puo'  essere  utilizzato  anche  per  periodi  di   tempo
determinati, per tutto o parte del normale  orario  di  servizio,  in
attivita'  didattico-educative  e  psico-pedagogiche  previste  dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri
e modalita' da definirsi mediante  apposita  ordinanza  del  Ministro
della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, con particolare riferimento  alle  attivita'  di
sostegno, di recupero e di integrazione  degli  alunni  portatori  di
handicaps e  di  quelli  che  presentano  specifiche  difficolta'  di
apprendimento  nonche'  per   insegnamenti   speciali   e   attivita'
integrative a complementari previsti dalle leggi vigenti. 
  E' abrogata la disposizione  prevista,  per  la  scuola  media,  al
secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, numero  517,
che stabilisce  la  utilizzazione  dell'insegnante  di  sostegno  nel
limite di sei ore settimanali per ciascuna classe. 
  I docenti di ruolo, a domanda  o  con  il  loro  consenso,  possono
essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli  adulti
finalizzati al conseguimento di titoli di studio. 
  L'utilizzazione del personale docente secondo quanto  previsto  nei
commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal  direttore
didattico o dal capo dell'Istituto, nei  limiti  numerici  risultanti
dalla disponibilita' di personale di ruolo  assegnato  al  circolo  o
alla scuola,  purche'  il  personale  docente  cosi'  utilizzato  sia
sostituibile con personale di  ruolo  assegnato  al  circolo  o  alla
scuola media. Nei limiti delle  disponibilita'  di  cui  al  presente
comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal  servizio
per  i  docenti  di  ruolo  che  siano  impegnati  in  attivita'   di
aggiornamento  o  che  frequentino  regolarmente  i  corsi   per   il
conseguimento di titoli  di  specializzazione  e  di  perfezionamento
attinenti la loro utilizzazione  e  richiesti  dalle  leggi  e  dagli
ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di  cui  all'articolo  8
del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.  970,
purche' organizzati,  nell'ambito  delle  disponibilita'  finanziarie
previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine  da
questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con  gli
istituti  universitari  si   applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. 
  Il Ministro della pubblica  istruzione  puo'  disporre,  a  partire
dall'anno  scolastico   1983-1984,   l'utilizzazione   di   personale
ispettivo, direttivo e  docente  di  ruolo,  che  abbia  superato  il
periodo di prova, in numero non superiore a  1.000  unita'  ripartite
tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi  centrali  e
periferici   dell'amministrazione   scolastica,    presso    istituti
universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti
e associazioni  aventi  personalita'  giuridica  che,  per  finalita'
statutaria, operino nel campo formativo e scolastico. 
  L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per
iniziative, nel campo educativo  scolastico,  ritenuti  di  rilevante
interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata
e secondo  le  modalita'  e  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione. 
  Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di  cui  al  precedente
quart'ultimo comma non  puo'  superare  un  triennio  continuativo  e
l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di  tre  volte  nel
corso della carriera dello stesso insegnante. 
  Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine
e grado, nonche' quello che risulti  eventualmente  in  soprannumero,
sara' in ogni caso utilizzato, anche  mediante  lo  svolgimento,  ove
necessario, di supplenze di durata  inferiore  a  cinque  mesi  o  di
attivita' inerenti al funzionamento degli organi collegiali.