ART. 14.

  Il   tribunale   per   i   minorenni  puo'  disporre,  prima  della
dichiarazione  di  adottabilita',  la  sospensione  del procedimento,
quando  da  particolari  circostanze emerse dalle indagini effettuate
risulta  che  la  sospensione  puo' riuscire utile nell'interesse del
minore.  In  tal caso la sospensione e' disposta con decreto motivato
per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.
  La  sospensione  e' comunicata ai servizi locali competenti perche'
adottino le iniziative opportune.