Art. 14. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 5; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma) Ripubblicazione degli atti normativi statali nella Raccolta ufficiale 1. Le leggi e gli altri atti normativi indicati nell'art. 15 sono inseriti e ripubblicati nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 2. La Raccolta ufficiale e' pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia ed e' stampata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.