Art. 14 Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito di imposta pari a nove sedicesimi dell'ammontare degli utili stessi. 2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. 3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. 4. Ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo netto. 5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41.