Art. 14. 
                          Pronunce del CNEL 
 
  1. Le pronunce del CNEL sono valide se e' presente  la  maggioranza
dei suoi componenti in carica. 
  2.  Qualora  vengano  espresse  posizioni  discordanti  sull'intera
materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia da'
atto delle posizioni indicando per ciascuna di  esse  il  numero,  il
gruppo o la categoria di appartenenza  dei  consiglieri  che  l'hanno
espressa, e dandone formale  comunicazione  agli  organi  destinatari
della pronuncia medesima.