ART. 14.
                          (Fondo speciale)

  1.  I  mezzi  finanziari  destinati  all'attuazione  della presente
legge,  fatti  salvi  quelli  derivanti da specifiche disposizioni di
legge,  i  crediti  di  aiuto e i fondi destinati alla partecipazione
italiana  al  capitale di banche e fondi internazionali, nonche' alla
cooperazione  svolta  dalla  Comunita'  europea,  sono  costituiti in
"Fondo  speciale  per  la  cooperazione  allo sviluppo" gestito dalla
Direzione  generale  per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia
contabile  e  amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041.
  2.  Per la sua gestione e' istituita apposita contabilita' speciale
presso  la  Tesoreria  provinciale dello Stato di Roma intestata alla
Direzione  generale  per  la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri.
  3. Il Fondo e' alimentato con:
    a)  gli  stanziamenti  e  le  disponibilita' di bilancio previsti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri e
determinati  annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo
19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
    b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli
stessi  Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi
internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
    c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti
locali;
    d)   donazioni,   lasciti,   legati  e  liberalita',  debitamente
accettati;
    e)   qualsiasi  altro  provento  derivante  dall'esercizio  delle
attivita'   della  Direzione  generale,  ivi  comprese  le  eventuali
restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali.
  4.  Le  operazioni  effettuate  nei confronti delle Amministrazioni
dello  Stato  e di associazioni non governative riconosciute ai sensi
della  presente legge che provvedono, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni
all'estero  in  attuazione  di  finalita' umanitarie, comprese quelle
dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono
soggette  all'imposta  sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete
per le importazioni di beni destinati alle medesime finalita'.
  5.  Gli  ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui
al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del
Sottosegretario  di  cui all'articolo 3, comma 4, previa approvazione
del  Comitato  direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono.
Per  importi  inferiori  ai  due miliardi, sono emessi direttamente a
firma del Direttore generale.
  6.  Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere
di  straordinarieta'  sono  emessi  direttamente  dal  Ministro o dal
Sottosegretario  di  cui  all'articolo  3,  comma  4, qualora l'onere
previsto  per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire
ovvero dal Direttore generale per importi inferiori.
 
          Nota all'art. 14, comma 1:
            La legge n. 1041/1971 concerne le gestioni fuori bilancio
          nell'ambito  delle amministrazioni dello Stato. L'art. 9 di
          detta legge cosi' dispone:
            "Art.  9.  -  Tutte  le  gestioni fuori bilancio comunque
          denominate  ed  organizzate, compresi i fondi di rotazione,
          regolate  da  leggi speciali sono condotte con le modalita'
          stabilite    dalle    particolari   disposizioni   che   le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dei commi successivi.
            Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente
          il  bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto
          al  controllo  della competente ragioneria centrale e della
          Corte dei conti.
            Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno
          alle  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  con
          ordinamento   autonomo,   che,   in   base   a  particolari
          disposizioni  di legge, gestiscono fondi anche in parte non
          stanziati  nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
          o  il  rendiconto  annuale  della  gestione  e' soggetto al
          controllo di cui al comma precedente.
            La  ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei  conti  hanno
          facolta'   di   disporre   gli   accertamenti  diretti  che
          riterranno necessari.
            Per  la  gestione  delle  somme dovute a norma di legge a
          personale   delle  Amministrazioni  statali  per  attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o  di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di
          ufficio  o  fuori  dei  luoghi di ordinario svolgimento del
          servizio,  devono essere presentati rendiconti trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
            I  rendiconti  o  i  bilanci  di cui al presente articolo
          devono  essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle leggi
          speciali.
            Il  Ministero  del  tesoro  ha  facolta'  di disporre gli
          accertamenti  che ritenga necessari, anche durante il corso
          della gestione".

          Nota all'art. 14, comma 3, lettera a):
            La  legge n. 887/1984 reca disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (Legge
          finanziaria 1985).
            All'art. 19, il quattordicesimo comma cosi' recita:
            "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge
          che  rinviano  per  la  quantificazione  dello stanziamento
          annuo  alla  legge di approvazione del bilancio dello Stato
          cessano  di avere efficacia. La quantificazione predetta e'
          disposta,  su  base triennale, dalla legge finanziaria, con
          aggiornamento   annuale   per   scorrimento.   Nelle   more
          dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno
          1986,  il  bilancio  di previsione dello Stato afferente lo
          stesso  anno considera, per le disposizioni di legge di cui
          al  comma  precedente,  uno  stanziamento  non  superiore a
          quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".