Art. 14. Per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 11 del presente decreto saranno rese separate contabilita' in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 ottobre 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1988 Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 90