Art. 14.
  Per   i  versamenti  in  contanti  previsti  rispettivamente  dagli
articoli  7  e  11  del  presente  decreto  saranno   rese   separate
contabilita'  in  base  alle  istruzioni  da emanare dalle competenti
direzioni generali del Ministero del tesoro.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 28 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1988
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 90