Art. 14.
  Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 13 devono
tenere in permanenza per ogni magazzino o  deposito  un  registro  di
magazzino  bollato  a  norma  di  legge  e  preventivamente  vidimato
dall'"organo di controllo" competente per territorio.
  Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in
modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
  Sui registri devono essere riportate le seguenti annotazioni:
   la  quantita'  di  burro  acquistato, con riferimento agli estremi
delle fatture di acquisto o delle bolle doganali  o  provvisoriamente
del  documento  di  accompagnamento  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  o  buono  di  consegna
A.I.M.A.;
   i quantitativi di burro quotidianamente utilizzati;
   i quantitativi di prodotto finale ottenuto;
   i quantitativi di altri grassi utilizzati.