Art. 14. 
              Obblighi di informazione e comunicazione 
  1. Entro il 1› ottobre 1989, e successivamente ogni  due  anni,  il
Ministro dell'ambiente presenta al Parlamento e alla Commissione  CEE
una  relazione  sull'applicazione  del  presente  decreto   e   sulla
situazione in materia di spedizioni transfrontaliere in Italia. A tal
fine, le  regioni  e  province  autonome  e  le  autorita'  marittime
trasmettono  entro  il  31  luglio  di   ogni   anno   al   Ministero
dell'ambiente le informazioni in loro possesso. Copia della  predetta
relazione  viene  trasmessa  altresi'  al   Ministro   della   marina
mercantile. 
  2.  La  relazione   comporta   in   particolare   le   informazioni
riguardanti: 
   il quantitativo e il tipo dei rifiuti che sono entrati  in  Italia
per esservi smaltiti, nonche' il quantitativo e il  tipo  di  rifiuti
prodotti sul territorio e poi esportati definitivamente; 
   qualsiasi  irregolarita'  importante  in  materia  di   spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti considerati  dal  presente  decreto  che
hanno comportato o possono  comportare  gravi  rischi  per  l'uomo  o
l'ambiente; 
   le spedizioni transfrontaliere di rifiuti provenienti da incidenti
rilevanti ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio 1988, n. 175. 
  3. Le comunicazioni concernenti  le  materie  di  cui  al  presente
decreto fra le  autorita'  competenti  italiane  e  gli  Stati  terzi
vengono  inviate  alle  rispettive  rappresentanze  diplomatiche   in
Italia. 
  4. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  le  regioni  comunicano  al  Ministero   dell'ambiente   per
l'ulteriore inoltro alla CEE, le denominazioni e gli indirizzi  degli
uffici competenti alle procedure previste dal presente decreto. 
  5. La sintesi dei risultati dei controlli effettuati dalle province
deve essere trasmessa per conoscenza al Ministero dell'ambiente. 
 
          Nota all'art. 14:
             Il  D.P.R. n. 175/1988 reca: "Attuazione della direttiva
          CEE n.  82/501, relativa ai rischi di  incidenti  rilevanti
          commessi  con  determinate  attivita' industriali, ai sensi
          della legge 16 aprile 1987, n. 183".