Art. 14.
 
     (Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)
 
  1.  Il consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una
volta ogni sei mesi, e comunque ognio volta che  se  ne  presenti  la
necessita'  o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri,
o da almeno un terzo  degli  iscritti  all'albo.   Il  verbale  della
riunione  non  ha carattere riservato, e' redattodal segretario sotto
la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.