Art. 14. (Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine) 1. Il consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ognio volta che se ne presenti la necessita' o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, e' redattodal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.