(Norme-art. 14)
                               Art. 14 
             (Allontanamento dei dirigenti dei servizi) 
  1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad
altri uffici i dirigenti dei servizi  di  polizia  giudiziaria  o  di
specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle
quali essi dipendono devono  ottenere  il  consenso  del  procuratore
generale  presso  la  corte  di  appello  e  del  procuratore   della
Repubblica presso il tribunale. 
  2. Il diniego deve essere  motivato.  Qualora  l'allontanamento  si
renda necessario ai fini della progressione in carriera, il  consenso
non puo' essere negato.