Art. 14. 
                              (Funzioni) 
1. Spettano alla provincia le funzioni  amministrative  di  interesse
provinciale  che  riguardino  vaste  zone  intercomunali  o  l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori: 
a)  difesa  del  suolo,  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente   e
prevenzione delle calamita'; 
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 
c) valorizzazione dei beni culturali; 
d) viabilita' e trasporti; 
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; 
f) caccia e pesca nelle acque interne; 
g)  organizzazione  dello   smaltimento   dei   rifiuti   a   livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle
acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; 
h) servizi sanitari, di  igiene  e  profilassi  pubblica,  attribuiti
dalla legislazione statale e regionale; 
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di  secondo  grado  ed
artistica  ed  alla  formazione  professionale,  compresa  l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; 
l) raccolta ed elaborazione dati,  assistenza  tecnico-amministrativa
agli enti locali. 
2. La provincia, in collaborazione con  i  comuni  e  sulla  base  di
programmi, promuove e coordina attivita' nonche'  realizza  opere  di
rilevante  interesse   provinciale   sia   nel   settore   economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale
e sportivo. 
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.