Art. 14. (Classificazione delle aziende) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi. 2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilita' da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo SCAU e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonche' dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo per quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella compilazione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' o della intervenuta variazione. 3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAU procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti. 4. L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvedera' a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati. 5. I titolari della aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro sessanta giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 9/1963 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e' il seguente: "Art. 12. - Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' costituita presso gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati una commissione della quale fanno parte: a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, che la presiede; b) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; c) un funzionario delegato dal presidente della cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti; d) due funzionari, di cui uno delegato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'ufficio tecnico erariale; e) quattro rappresentanti delle categorie interessate. Il direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati fa parte della commissione con voto consultivo. Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia. Questi partecipano alle riunioni della commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni e' fatta dal presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano gia' fatto parte della commissione. I rappresentanti di categoria non di turno hanno facolta' di assistere alle riunioni della commissione".