Art. 14. 
                   (Classificazione delle aziende) 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge i titolari delle aziende di cui  all'articolo  7  sono
tenuti a presentare la propria  dichiarazione  aziendale  all'ufficio
provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi
posseduti o la parte prevalente degli stessi. 
  2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilita'  da  parte
dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto  dallo
SCAU e corredata dalla situazione di  famiglia,  dai  redditi  agrari
relativi alle  singole  partite,  nonche'  dal  totale  degli  stessi
redditi.  Fatto  salvo  per  quanto  previsto   dal   comma   1,   la
dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima  iscrizione  o
di variazione nella compilazione familiare, nella  superficie,  nelle
colture e nel reddito agrario dei  terreni  condotti,  entro  novanta
giorni dalla  data  di  inizio  dell'attivita'  o  della  intervenuta
variazione. 
  3. Sulla base di tali dichiarazioni,  l'ufficio  provinciale  dello
SCAU procede  alla  classificazione  delle  aziende,  informandone  i
titolari dichiaranti. 
  4. L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla  base  delle  situazioni
aziendali  esistenti  e  di   altri   accertamenti,   provvedera'   a
rettificare la classificazione delle aziende che avessero  presentato
dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati. 
  5. I titolari della aziende che  hanno  ricevuto  comunicazione  di
rettifica delle  classificazioni  possono  presentare  ricorso  entro
sessanta giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9
gennaio 1963, n. 9. 
 
          Nota all'art. 14:
             -   Il   testo   dell'art.  12  della  legge  n.  9/1963
          (Elevazione  dei   trattamenti   minimi   di   pensione   e
          riordinamento  delle  norme  in  materia  di previdenza dei
          coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri)  e'   il
          seguente:
             "Art.  12.  -  Per  la  decisione  dei  ricorsi  avverso
          l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o  la
          mancata  iscrizione  negli  elenchi nominativi dei soggetti
          dell'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita'   e
          vecchiaia,  regolata  dalla presente legge e dalla legge 26
          ottobre 1957, n. 1047,  e  dell'assicurazione  obbligatoria
          contro  le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954,
          n. 1136, e' costituita presso gli  uffici  provinciali  del
          servizio   per   i   contributi   agricoli   unificati  una
          commissione della quale fanno parte:
               a)  il  direttore dell'ufficio provinciale del lavoro,
          che la presiede;
               b)  un  funzionario  delegato dal direttore della sede
          provinciale  dell'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale;
               c)  un funzionario delegato dal presidente della cassa
          mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;
               d)    due    funzionari,    di    cui   uno   delegato
          dall'ispettorato  provinciale   dell'agricoltura   ed   uno
          dall'ufficio tecnico erariale;
               e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.
             Il direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i
          contributi agricoli unificati fa  parte  della  commissione
          con voto consultivo.
             Ai  fini  della  partecipazione  dei  rappresentanti  di
          categoria di cui al punto e), il  prefetto  sceglie  dodici
          nominativi   tra   quelli  designati  dalle  organizzazioni
          sindacali  delle  categorie  nell'ambito  della  provincia.
          Questi  partecipano alle riunioni della commissione a turni
          quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi  turni  e'  fatta
          dal  presidente  in  base  a  sorteggio, con esclusione nei
          turni successivi di coloro che nell'anno abbiano gia' fatto
          parte della commissione.
             I   rappresentanti  di  categoria  non  di  turno  hanno
          facolta' di assistere alle riunioni della commissione".