Art. 14. (Ordinamento del personale) 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo: 1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo; 2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo; 3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni: 1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti di servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialisti; 2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; 3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sucurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto; c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalita' dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificatamente previsti per ogni ruolo; in particolare: 1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianita' di servizio; 2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente; 3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti; 4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo; 5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintnedente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita' nel grado nella qualifica di sovrintendente capo; 6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote: A) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge; B) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; Y) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore; 7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo: A) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera A) del numero 6); B) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere B) e Y) del numero 6); Y) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera B), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sara' inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti; B) il personale di cui alle precedenti lettere B) e Y) sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6); 8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi; 9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso; 10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera B), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole; d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria; e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale, per il personale di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere; f) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, gli elementi piu' meritevoli per capacita' professionale e per incarichi assolti; g) determinazione delle modalita', in relazione a particolari infermita' o al grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli; h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessita' di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato; i) previsione che, ferma restando per il personale di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta'; l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze in organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo entro il cinquantottesimo anno di eta'; m) previsioni che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo; n) determinazione delle modalita' di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri; l) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904; 2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'amministrazione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore e' richiesto il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980 n. 312; 3) previsione del concorso riservato; 4) previsione dei corsi di formazione; 5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianita' di merito e per merito comparativo; o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici peritenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disposinibilia' dei posti in organico del grado rivestito e dell'anzianita' di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19. 2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
Nota all'art. 14, commi 1 e 2: - Gli artt. 2, 3, e 4 e 14 della legge n. 312/1980 recante il "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", modificata dalla legge 7 luglio 1988, n. 254, dettano disposizioni in materia, rispettivamente, di: - Classificazione del personale, contemplato nel Titolo I (Personale dei ministeri) della stessa legge n. 312/1980, in otto qualifiche funzionali, ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24; - Profili, professionali, compresi su ogni qualifica funzionale, fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica; - Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1o gennaio 1978; - Riserva dei posti nei concorsi pubblici; - Il testo vigente degli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 431/1976 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 5 comma 1) e' il seguente: "Art. 28. (Espletamento dell'osservazione della personalita'). L'osservazione scientifica della personalita' e' espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. Quando si ravvisa la necessita' di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione. L'osservazione e' condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della legge. Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate. Art. 29. (Programmazione individualizzato di trattamento). - La compilazione del programma di trattamento e' effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nel precedente articolo. Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e dei suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo e' affidata, di regola, all'educatore". - Il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. n. 904/1983, recante "Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" come modificato dal D.P.R. n. 420/1985, e' il seguente: "Art. 1. (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonche' ai candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti: 1) sana e rubusta costituzione fisica; 2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,58 per le donne; 3) normalita' del senso cromatico e luminoso; 4) acutezza visiva; per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno; per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonche' agli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonche' per gli aspiranti, allievi commissari in prova presso l'istituto superiore di polizia, non puo' superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico, tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio; 5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria, e comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori: e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostitutivi con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; in totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi". - Il testo vigente dell'art. 6 della legge n. 1543/1963, recante "Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri del Corpo della Guardia di Finanza del Corpo dele guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato", e' il seguente: "Art. 6. - I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale e dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. La pensione e' liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute. Essa e' raggualiata al compimento del ventesimo anno di servizio, il 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non piu' di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sara' aumentata del 3,60 per cento. Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, numero 734".