Art. 14. 
           Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria 
  1.  Per  il  funzionamento  dell'Osservatorio  nazionale   per   il
volontariato,  per  la  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma   2
dell'articolo 12 e per l'organizzazione  della  Conferenza  nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo
12, e' autorizzata una spesa di due miliardi  di  lire  per  ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993. 
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1991,   all'uopo   utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni  di
volontariato". 
  3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi  1  e  2
dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante utilizzazione  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1991,
all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento:  "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".