ART. 14. 
          Iniziative per la promozione economica e sociale 
1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti  dal
piano e dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le
iniziative atte a favorire lo  sviluppo  economico  e  sociale  delle
collettivita' eventualmente residenti all'interno  del  parco  e  nei
territori adiacenti. 
2. A tal fine la  Comunita'  del  parco,  entro  un  anno  dalla  sua
costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la
promozione  delle  attivita'  compatibili,  individuando  i  soggetti
chiamati alla realizzazione degli interventi  previsti  eventualmente
anche attraverso accordi di programma. Tale piano  e'  sottoposto  al
parere vincolante del  Consiglio  direttivo  ed  e'  approvato  dalla
regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di  contrasto
tra Comunita' del parco, altri organi dell'Ente parco e  regioni,  la
questione e' rimessa ad una  conferenza  pre-  sieduta  dal  Ministro
dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la  decisione
definitiva al Consiglio dei ministri. 
3. Il piano di cui al comma  2  puo'  prevedere  in  particolare:  la
concessione  di  sovvenzioni   a   privati   ed   enti   locali;   la
predisposizione di attrezzature, impianti di  depurazione  e  per  il
risparmio energetico, servizi ed  impianti  di  carattere  turistico-
naturalistico da gestire in proprio o  da  concedere  in  gestione  a
terzi sulla base di atti di concessione alla  stregua  di  specifiche
convenzioni;  l'agevolazione  o  la  promozione,   anche   in   forma
cooperativa,  di  attivita'  tradizionali  artigianali,   agro-silvo-
pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro,  anche
di beni naturali, e  ogni  altra  iniziativa  atta  a  favorire,  nel
rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo  sviluppo  del
turismo e delle attivita' locali connesse. Una quota  parte  di  tali
attivita'  deve  consistere  in   interventi   diretti   a   favorire
l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche'  l'accessibilita'
e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap. 
4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere  a
mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del  proprio
emblema a servizi e  prodotti  locali  che  presentino  requisiti  di
qualita' e che soddisfino le finalita' del parco. 
5. L'Ente parco organizza, d'intesa  con  la  regione  o  le  regioni
interessate, speciali  corsi  di  formazione  al  termine  dei  quali
rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco. 
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale  e  puo'  essere
aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.