Art. 14. (Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia, del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le attivita' oggetto della direttiva, definendone i settori, anche con riguardo agli ambiti oggettivi di applicazione delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE; b) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico italiano; c) specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori; d) definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicita' preventive e successive all'attribuzione dell'appalto; e) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti; f) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonche' le procedure di pubblicita' relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione, chiarendo altresi' per gli enti attualmente tenuti all'osservanza dell'Albo nazionale costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti; g) dettare una disciplina del subappalto uniforme o comunque coerente con quella contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE; h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorita' dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro; i) stabilire i principi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE; l) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse; m) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilita' dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalita' in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione piu' elevato rispetto alla normativa nazionale. 2. Nel dettare le norme di attuazione secondo i principi e i criteri di cui al comma 1 dovra' in ogni caso tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva. 3. Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1o gennaio 1993.
Note all'art. 14: - La direttiva CEE n. 90/531 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 297 del 29 ottobre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 31 dicembre 1990, 2a serie speciale. - Per le direttive CEE n. 71/305 e n. 77/62 si veda in nota all'art. 12. - La direttiva CEE n. 89/440 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale. - Il D.Lgs. attuativo della direttiva n. 89/440/CEE e' il D.L. 19 dicembre 1991, n. 406, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 1991. - La direttiva CEE n. 88/295 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 127 del 20 maggio 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 28 luglio 1988, 2a serie speciale. - Il D.Lgs. attuativo della direttiva n. 88/295/CEE e' il D.L. 15 gennaio 1992, n. 15, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 1992.