Art. 14.
  1.  Con  riferimento  agli  enti  di  cui  al presente capo ed alle
societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche'  i  diritti
minerari,  attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi
ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad
enti pubblici, ovvero a societa'  a  partcipazione  statale,  restano
attribuiti  a  titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono
attualmente titolari.
  2. Le concessioni  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate  dalle
amministrazioni  competenti in conformita' alle disposizioni vigenti.
Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la  disciplina
sara'  stabilita  dall'atto di concessione in conformita' ai principi
generali vigenti in materia.
  3. Le concessioni di cui al  comma  1  avranno  la  durata  massima
prevista  dalle  norme  vigenti, comunque non inferiore a venti anni,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le concessioni di attivita' in favore dei  soggetti  di  cui  al
comma  1,  che  siano  gia'  in  vigore, sono prorogate per la stessa
durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti  potranno,
ove occorra modificarle o integrarle.
(( 4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le         ))
(( societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli   ))
(( articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i        ))
(( medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione   ))
(( di pubblica utilita' e di necessita' e di urgenza, gia'         ))
(( spettanti agli enti originari.                                  ))