Art. 14. 
                          E s e n z i o n i 
   1. La produzione dei prodotti di cui all'art. 1, non conformi alle
disposizioni del presente decreto in quanto destinati ad altri  Paesi
e'   subordinata   all'obbligo   della    comunicazione    preventiva
all'autorita'  sanitaria  competente   in   base   agli   ordinamenti
regionali.