Art. 14. 
                 (Gestione programmata della caccia) 
  1. Le  regioni,  con  apposite  norme,  sentite  le  organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-
silvo-pastorale  destinato   alla   caccia   programmata   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 6,  in  ambiti  territoriali  di  caccia,  di
dimensioni subprovinciali, possibilmente  omogenei  e  delimitati  da
confini naturali. 
  2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate,  possono,
altresi', individuare  ambiti  territoriali  di  caccia  interessanti
anche due o piu' province contigue. 
  3. Il Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  stabilisce  con
periodicita' quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice  di
densita' venatoria minima per ogni  ambito  territoriale  di  caccia.
Tale indice e' costituito dal rapporto fra il numero dei  cacciatori,
ivi  compresi  quelli  che   praticano   l'esercizio   venatorio   da
appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. 
  4.  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste   stabilisce
altresi' l'indice di densita'  venatoria  minima  per  il  territorio
compreso nella zona faunistica  delle  Alpi  che  e'  organizzato  in
comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale  indice
e' costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi
quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento  fisso,  e
il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4,
nella zona faunistica delle Alpi. 
  5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore,  previa  domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in  un  ambito
territoriale di caccia o in un  comprensorio  alpino  compreso  nella
regione in cui risiede e puo' avere accesso  ad  altri  ambiti  o  ad
altri comprensori anche  compresi  in  una  diversa  regione,  previo
consenso dei relativi organi di gestione. 
  6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia
di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12.  Entro  il
31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. 
  7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
6, il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  comunica  alle
regioni e alle province gli indici di densita' minima di cui ai commi
3  e  4.  Nei  successivi  novanta  giorni  le  regioni  approvano  e
pubblicano  il  piano  faunistico-venatorio  e  il   regolamento   di
attuazione, che non  puo'  prevedere  indici  di  densita'  venatoria
inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste. Il regolamento di attuazione del piano  faunistico-venatorio
deve prevedere, tra l'altro, le modalita' di prima costituzione degli
organi  direttivi  degli  ambiti  territoriali  di   caccia   e   dei
comprensori alpini, la loro durata in carica nonche' le  norme  rela-
tive alla loro prima elezione e ai  successivi  rinnovi.  Le  regioni
provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del  piano  faunistico-
venatorio  e  del  regolamento   di   attuazione   con   periodicita'
quinquennale. 
  8. E' facolta' degli organi direttivi degli ambiti territoriali  di
caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di  ammettere
nei rispettivi  territori  di  competenza  un  numero  di  cacciatori
superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purche'  si
siano accertate, anche mediante  censimenti,  modificazioni  positive
della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale  i
criteri di priorita'  per  l'ammissibilita'  ai  sensi  del  presente
comma. 
  9. Le regioni stabiliscono con legge le  forme  di  partecipazione,
anche  economica,  dei  cacciatori  alla  gestione,   per   finalita'
faunistico-venatorie,   dei   territori   compresi    negli    ambiti
territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre,  sentiti
i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti
ammissibili e ne regolamentano l'accesso. 
  10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve
essere   assicurata   la   presenza   paritaria,   in   misura   pari
complessivamente al 60 per cento dei componenti,  dei  rappresentanti
di  strutture  locali  delle  organizzazioni  professionali  agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in  forma  organizzata
sul territorio. Il 20 per  cento  dei  componenti  e'  costituito  da
rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti  nel
Consiglio  nazionale  per  l'ambiente  e   il   20   per   cento   da
rappresentanti degli enti locali. 
  11. Negli ambiti territoriali di  caccia  l'organismo  di  gestione
promuove e organizza  le  attivita'  di  ricognizione  delle  risorse
ambientali e della consistenza faunistica, programma  gli  interventi
per il miglioramento  degli  habitat,  provvede  all'attribuzione  di
incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: 
   a) la ricostituzione di una presenza faunistica  ottimale  per  il
territorio;  le  coltivazioni  per   l'alimentazione   naturale   dei
mammiferi  e  degli  uccelli  soprattutto  nei  terreni  dismessi  da
interventi agricoli ai sensi del regolamento  (CEE)  n.  1094/88  del
Consiglio del 25 aprile 1988;  il  ripristino  di  zone  umide  e  di
fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi,
cespugli, alberi adatti alla nidificazione; 
   b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica  nonche'
dei riproduttori; 
   c) la collaborazione operativa ai  fini  del  tabellamento,  della
difesa preventiva delle  coltivazioni  passibili  di  danneggiamento,
della pasturazione invernale  degli  animali  in  difficolta',  della
manutenzione  degli  apprestamenti  di  ambientamento   della   fauna
selvatica. 
  12. Le province autorizzano  la  costituzione  ed  il  mantenimento
degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui  ubicazione  non
deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. 
Per  gli  appostamenti  che  importino  preparazione  del  sito   con
modificazione e occupazione stabile del  terreno,  e'  necessario  il
consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago  o  stagno
privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata  in
vigore della presente legge, per la durata che sara'  definita  dalle
norme regionali, non e' applicabile l'articolo 10, comma  8,  lettera
h). 
  13. L'appostamento temporaneo e' inteso come caccia vagante  ed  e'
consentito a condizione che non si produca modifica di sito. 
  14. L'organo  di  gestione  degli  ambiti  territoriali  di  caccia
provvede, altresi', all'erogazione di contributi per il  risarcimento
dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna  selvatica  e
dall'esercizio dell'attivita' venatoria nonche'  alla  erogazione  di
contributi per interventi,  previamente  concordati,  ai  fini  della
prevenzione dei danni medesimi. 
  15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti  di  cui  al
presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di
novanta giorni  per  provvedere,  decorso  inutilmente  il  quale  il
Presidente del Consiglio dei ministri provvede  in  via  sostitutiva,
previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente. 
  16. A  partire  dalla  stagione  venatoria  1995-1996  i  calendari
venatori delle province devono  indicare  le  zone  dove  l'attivita'
venatoria e' consentita in forma programmata, quelle  riservate  alla
gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio  venatorio  non
e' consentito. 
  17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, in base alle  loro  competenze  esclusive,  nei  limiti
stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi  dell'articolo  9  della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente
legge,  provvedono  alla  pianificazione  faunistico-venatoria,  alla
suddivisione  territoriale,  alla   determinazione   della   densita'
venatoria, nonche' alla regolamentazione per  l'esercizio  di  caccia
nel territorio di competenza. 
 
          Nota all'art. 14:
            - Il testo dell'art. 9 della citata legge n.  86/1989  e'
          il seguente:
            "Art.  9  (Competenze  delle  regioni  e  delle provincie
          autonome). - 1.    Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
          provincie autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
          competenza  esclusiva,  possono  dare  immediata attuazione
          alle direttive comunitarie.
            2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e  le  province
          autonome  di  Trento e Bolzano, nelle materie di competenza
          concorrente, possono dare attuazione  alle  direttive  dopo
          l'entrata   in   vigore   della   prima  legge  comunitaria
          successiva alla notifica della direttiva.
            3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia
          attuazione a direttive in materia di  competenza  regionale
          indica  quali disposizioni di principio non sono derogabili
          dalla  legge  regionale  sopravvenuta  e  prevalgono  sulle
          contrarie  disposizioni  eventualmente  gia'  emanate dagli
          organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
          regioni a statuto  speciale  e  le  provincie  autonome  si
          adeguano   alla   legge   dello   Stato  nei  limiti  della
          Costituzione e dei rispettivi statuti.
            4.  In  mancanza  degli  atti  normativi  della  regione,
          previsti  nei  commi  1,  2  e  3,  si  applicano  tutte le
          disposizioni  dettate  per  l'adempimento  degli   obblighi
          comunitari  dalla  legge dello Stato ovvero dal regolamento
          di cui all'art. 4.
            5.   La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita' amministrative delle regioni, nelle  materie  cui
          hanno   riguardo  le  direttive,  attiene  ad  esigenze  di
          carattere unitario, anche  in  riferimento  agli  obiettivi
          della  programmazione  economica  ed agli impegni derivanti
          dagli obblighi internazionali.
            6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge  o  con
          atto  avente  forza di legge nei modi indicati dal comma 3,
          sulla base della  legge  comunitaria,  con  il  regolamento
          preveduto   dall'art.   4,   la  funzione  di  indirizzo  e
          coordinamento di cui al  comma  5  e'  esercitata  mediante
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, o del  Ministro  per
          il  coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con
          i Ministri competenti".