Art. 14. 
                       Competenze del prefetto 
  1. Il prefetto, anche  sulla  base  del  programma  provinciale  di
previsione  e  prevenzione,  predispone  il  piano  per  fronteggiare
l'emergenza  su  tutto  il  territorio  della  provincia  e  ne  cura
l'attuazione. 
  2. Al verificarsi di  uno  degli  eventi  calamitosi  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: 
    a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente
della giunta regionale  e  la  direzione  generale  della  protezione
civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; 
    b) assume la direzione  unitaria  dei  servizi  di  emergenza  da
attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi  dei
sindaci dei comuni interessati; 
    c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare  i  primi
soccorsi; 
    d) vigila sull'attuazione, da parte delle  strutture  provinciali
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 
  3. Il prefetto,  a  seguito  della  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5,  opera,  quale  delegato
del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2
dello stesso articolo 5. 
  4. Per  l'organizzazione  in  via  permanente  e  l'attuazione  dei
servizi di emergenza il prefetto  si  avvale  della  struttura  della
prefettura,  nonche'  di  enti  e  di  altre  istituzioni  tenuti  al
concorso.