Art. 14. 
                               Deroghe 
  1. Qualora sussistano comprovate ragioni  di  carattere  tecnico  o
specifiche esigenze di tutela dei  beni,  ai  sensi  della  legge  1›
giugno  1939,  n.  1089,  puo'  essere  formulata  una   domanda   di
autorizzazione a realizzare impianti difformi  da  quelli  prescritti
dal presente regolamento. 
  2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente  comma  1,
deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente  per
territorio, per il  quale  si  applica  l'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. 
  3. Il comitato centrale  tecnico  scientifico  si  pronuncia  sulla
domanda di autorizzazione e puo' avvalersi di  esperti  nominati  dal
Ministro per i beni culturali e ambientali  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio  1982,
n. 577.