Art. 14. 
                     Convocazione del consiglio 
  1. Il comma 7 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
e' sostituito dai seguenti: 
   "7. Il presidente del consiglio comunale e' tenuto  a  riunire  il
consiglio, in un termine non superiore  a  venti  giorni,  quando  lo
richiedano  un  quinto  dei  consiglieri,  o  il  sindaco,  inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste. 
  7-bis. Nei casi in cui il consiglio e' presieduto dal sindaco o dal
presidente   della   provincia,   questi   ultimi   provvedono   alla
convocazione del consiglio ai sensi del comma 7". 
 
          Nota all'art. 14:
             -  Il  testo  dell'art.  31  della  gia' citata legge n.
          142/1990, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             Art.   31   (Consigli  comunali  e  provinciali).  -  1.
          L'elezione dei consigli comunali  e  provinciali,  la  loro
          durata  in  carica,  il  numero  dei  consiglieri e la loro
          posizione giuridica sono regolati dalla legge.
             2.  I  consiglieri  entrano  in  carica  all'atto  della
          proclamazione  ovvero,  in caso di surrogazione, non appena
          adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
             3. I consigli durano in  carica  sino  all'elezione  dei
          nuovi,  limitandosi,  dopo  la pubblicazione del decreto di
          indizione dei  comizi  elettorali,  ad  adottare  gli  atti
          urgenti ed improrogabili.
             4.  Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale
          di commissioni costituite nel  proprio  seno  con  criterio
          proporzionale.    Il  regolamento  determina i poteri delle
          commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme  di
          pubblicita' dei lavori.
             5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
          ottenere  dagli uffici, rispettivamente, del comune e della
          provincia, nonche' dalle loro aziende ed  enti  dipendenti,
          tutte  le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
          all'espletamento del proprio mandato. Essi sono  tenuti  al
          segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
             6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
          iniziativa  su ogni questione sottoposta alla deliberazione
          del consiglio.  Hanno  inoltre  il  diritto  di  presentare
          interrogazioni e mozioni.
             7.  Il  presidente  del  consiglio  comunale e' tenuto a
          riunire il consiglio, in un termine non superiore  a  venti
          giorni,  quando  lo richiedano un quinto, dei consiglieri o
          il sindaco, inserendo all'ordine del  giorno  le  questioni
          richieste.
             7-bis.  Nei  casi  in cui il consiglio e' presieduto dal
          sindaco o dal presidente  della  provincia,  questi  ultimi
          provvedono  alla  convocazione  del  consiglio ai sensi del
          comma 7.
             8.  Le  sedute  del  consiglio  e delle commissioni sono
          pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento".