Art. 14. 
                Autorizzazione all'attivita' bancaria 
  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  l'attivita'   bancaria   quando
ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per  azioni  o  di  societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
    b) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca d'Italia; 
    c)  venga  presentato  un   programma   concernente   l'attivita'
iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
    d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita'
stabiliti dall'art. 25 e sussistano i  presupposti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; 
    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita'
indicati nell'art. 26. 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione. 
  3. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 
  4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale  di  una  banca
extracomunitaria e' autorizzato con decreto del Ministro del  tesoro,
d'intesa con il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentita  la  Banca
d'Italia. L'autorizzazione e' comunque  subordinata  al  rispetto  di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). 
L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto  della  condizione
di reciprocita'.