Art. 14.
  1. La rubrica ed i commi 1 e 2  dell'articolo  26  sono  sostituiti
come segue:
  "Art. 26 (Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale).
-  1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale  si  accede  mediante
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di servizio effettivo corrispondente alla  medesima  professionalita'
prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale  di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in   qualifiche
funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche
amministrazioni.
  2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo gia'  appartenente
alle   posizioni  funzionali  di  decimo  ed  undicesimo  livello  e'
inquadrato nella qualifica di dirigente di cui  all'articolo  15  del
presente  decreto,  articolata,  fino  alla  sottoscrizione del primo
contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui  all'articolo  46,
in  due  fasce  economiche corrispondenti al trattamento economico in
godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.
 2-bis. In sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e'
altresi'  inquadrato  nella  qualifica di dirigente di cui al comma 2
anche  il  personale  gia'  ricompreso  nella  posizione   funzionale
corrispondente  al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene
il trattamento economico in godimento.
 2-ter.  Il  personale  di  cui   al   comma   2-bis,   in   possesso
dell'anzianita'   di  cinque  anni  nella  posizione  medesima,  puo'
partecipare a concorsi, disciplinati dall'articolo 18, comma  1,  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  per  il  conseguimento  della  fascia
economica  gia'  corrispondente  al decimo livello, in relazione alla
disponibilita' di posti vacanti in tale fascia.
 2-quater. Con il regolamento di cui all'articolo 18,  comma  1,  del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n  502,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure
e le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di  cui  al  comma  2-
ter.
 2-quinquies.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali di cui
agli articoli 19, 22, 30 e  31  del  presente  capo,  determinati  in
relazione   alla   struttura   organizzativa  derivante  dalle  leggi
regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione funzionale
posseduta dal relativo personale  all'atto  dell'inquadramento  nella
qualifica  di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,
a parita' di struttura organizzativa, dei dirigenti di  piu'  elevato
livello  dei  ruoli  di  cui  al  comma  1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario".
  2. All'articolo 26, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
 
          Note all'art. 14:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione dei lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinando le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Si  riportano  i testi degli articoli 3 e 18, comma 1
          del  decreto  legislativo  n.  502/1992   (Riordino   della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
             "Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie  locali).
          -  1.   L'unita' sanitaria locale e' azienda e si configura
          come ente strumentale della regione, dotato di personalita'
          giuridica    pubblica,    di    autonomia    organizzativa,
          amministrativa,   patrimoniale,   contabile,  gestionale  e
          tecnica,  fermo  restando  il  diritto-dovere  degli organi
          rappresentativi di  esprimere  il  bisogno  socio-sanitario
          delle comunita' locali.
             2.  L'unita'  sanitaria  locale provvede ad assicurare i
          livelli di assistenza di cui all'art. 1 nel proprio  ambito
          territoriale.
             3.  L'unita'  sanitaria locale puo' assumere la gestione
          di attivita' o servizi socio-assistenziali per conto  degli
          enti  locali  con  oneri  a totale carico degli stessi, ivi
          compresi quelli relativi al personale, e  con  contabilita'
          separata. L'unita' sanitaria locale procede alle erogazioni
          solo   dopo   l'effettiva   acquisizione  delle  necessarie
          disponibilita' finanziarie.
             4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il direttore
          generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale
          e' coadiuvato dal direttore amministrativo,  dal  direttore
          sanitario   e   dal  consiglio  dei  sanitari  nonche'  dal
          coordinatore dei servizi sociali,  nel  caso  previsto  dal
          comma 3 in conformita' alla normativa regionale e con oneri
          a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
             5.  Le  regioni  disciplinano,  entro centottanta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative e di  funzionamento  delle  unita'  sanitarie
          locali   prevedendo   tra   l'altro,  sentite  le  province
          interessate:
               a) la riduzione delle unita' sanitarie locali, preved-
          endo per ciascuna un  ambito  territoriale  coincidente  di
          norma con quello della provincia.
             In  relazione  a condizioni territoriali particolari, in
          specie delle aree montane, ed alla densita' e distribuzione
          della  popolazione,  la  regione  puo'   prevedere   ambiti
          territoriali di estensione diversa;
               b)  l'articolazione  delle  unita' sanitarie locali in
          distretti;
               c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi  e
          passivi  facenti  capo  alle  preesistenti unita' sanitarie
          locali e unita' socio-sanitarie locali;
               d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali;
               e) le modalita' di vigilanza e controllo sulle  unita'
          sanitarie locali;
               f)  e'  fatto  divieto alle unita' sanitarie locali ed
          alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di  ricorrere  a
          qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
               1)  l'anticipazione,  da  parte  del  tesoriere, nella
          misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo  delle
          entrate  previste  nel  bilancio competenza, al netto delle
          partite di giro;
               2) la contrazione di mutui  o  l'accensione  di  altre
          forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per
          il   finanziamento   di  spese  di  investimento  e  previa
          autorizzazione regionale, fino ad un ammontare  complessivo
          delle   relative  rate,  per  capitale  ed  interessi,  non
          superiore al 15 per cento delle  entrate  proprie  correnti
          previste  nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione
          della quota di Fondo sanitario regionale di parte  corrente
          di competenza.
             6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza
          dell'unita'  sanitaria  locale, sono riservati al direttore
          generale.    Il  direttore  generale  e'  nominato,  previo
          specifico  avviso  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica  italiana,  dal  presidente  della  giunta
          regionale,  su conforme delibera della giunta medesima, tra
          gli  iscritti  nell'apposito  elenco  nazionale   istituito
          presso  il  Ministero  della sanita' di cui al comma 10. La
          nomina del direttore generale deve  essere  effettuata  nel
          termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
          dell'ufficio  e,  in sede di prima applicazione, dalla data
          di istituzione dell'unita' sanitaria locale.  Scaduto  tale
          termine,  qualora  il presidente della giunta regionale non
          vi abbia provveduto, la nomina del  direttore  generale  e'
          effettuata  dal Ministro della sanita' con proprio decreto.
          L'autonomia di cui al comma  1  diviene  effettiva  con  la
          prima  immissione nelle funzioni del direttore generale. Il
          rapporto di lavoro del direttore  generale,  del  direttore
          amministrativo  e del direttore sanitario e' a tempo pieno,
          regolato  da  contratto  di  diritto  privato   di   durata
          quinquennale,  rinnovabile,  e  non puo' comunque protrarsi
          oltre il settantesimo anno di eta'.  I  contenuti  di  tale
          contratto,  ivi  compresi  i  criteri per la determinazione
          degli emolumenti,  sono  fissati  entro  centoventi  giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro
          e  della  previdenza sociale e per gli affari regionali. Il
          direttore generale e' tenuto  a  motivare  i  provvedimenti
          assunti  in  difformita'  dal  parere  reso  dal  direttore
          sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
          sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio  o  nei  casi  di
          assenza  o  di impedimento del direttore generale, le rela-
          tive funzioni sono svolte dal  direttore  amministrativo  o
          dal direttore sanitario su delega del direttore generale o,
          in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'.
          Ove  l'assenza  o l'impedimento si protragga oltre sei mesi
          si procede alla sostituzione. Nei  casi  in  cui  ricorrano
          gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
          disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di
          buon  andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, il
          presidente della giunta della regione, su conforme delibera
          della  giunta,  risolve  il  contratto   dichiarandone   la
          decadenza   e  provvede  alla  sostituzione  del  direttore
          generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo
          invito ai predetti organi ad adottare le  misure  adeguate,
          provvede  in  via  sostitutiva il Consiglio dei Ministri su
          proposta del Ministro della sanita'.
             7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario
          sono  assunti  con  provvedimento  motivato  del  direttore
          generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di
          cui  al  comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi
          dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono
          essere   riconfermati.   Per  gravi  motivi,  il  direttore
          amministrativo ed il  direttore  sanitario  possono  essere
          sospesi  o  dichiarati  decaduti dal direttore generale con
          provvedimento motivato. Il direttore sanitario e' un medico
          in possesso della idoneita' nazionale di  cui  all'art.  17
          che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e
          che   abbia  svolto  per  almeno  cinque  anni  qualificata
          attivita'  di  direzione  tecnico-sanitaria   in   enti   o
          strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
          dimensione.   Il   direttore  sanitario  dirige  i  servizi
          sanitari  ai  fini  organizzativi  ed  igienico-sanitari  e
          fornisce  parere  obbligatorio  al direttore generale sugli
          atti relativi alle  materie  di  competenza.  Il  direttore
          amministrativo  e'  un  laureato in discipline giuridiche o
          economiche che non  abbia  compiuto  il  sessantacinquesimo
          anno  di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una
          qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
          in enti o strutture pubbliche o private di media  o  grande
          dimensione.    Il direttore amministrativo dirige i servizi
          amministrativi  dell'unita'  sanitaria  locale  e  fornisce
          parere   obbligatorio  al  direttore  generale  sugli  atti
          relativi   alle   materie   di   competenza.   Le   regioni
          disciplinano  le  funzioni  del  coordinatore  dei  servizi
          sociali  in  analogia  alle  disposizioni  previste  per  i
          direttori  sanitario  e  amministrativo.  Sono soppresse le
          figure del coordinatore  amministrativo,  del  coordinatore
          sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
          di direzione.
             8.  Per  i  pubblici  dipendenti  la  nomina a direttore
          generale, direttore amministrativo  e  direttore  sanitario
          determina  il collocamento in aspettativa senza assegni; il
          periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento  di
          quiescenza  e  di previdenza e dell'anzianita' di servizio.
          Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
          il versamento dei relativi  contributi,  comprensivi  delle
          quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'  dei contributi
          assistenziali,  calcolati   sul   trattamento   stipendiale
          spettante  al  medesimo  ed  a  richiedere  il rimborso del
          correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate,
          le  quali  procedono  al  recupero  delle  quote  a  carico
          dall'interessato.   Qualora   il   direttore  generale,  il
          direttore sanitario ed il  direttore  amministrativo  siano
          dipendenti  privati  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni con diritto al mantenimento del posto.
             9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro  dei
          consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
          assemblee  delle  regioni  e  del  Parlamento, salvo che le
          funzioni esercitate non siano  cessate  almeno  centottanta
          giorni  prima  della data di scadenza dei periodi di durata
          dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
          medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto  se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. In
          ogni caso il  direttore  generale  non  e'  eleggibile  nei
          collegi  elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
          parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
          quale abbia  esercitato  le  sue  funzioni  in  un  periodo
          compreso  nei  sei mesi antecedenti la data di accettazione
          della candidatura. Il  direttore  generale  che  sia  stato
          candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
          periodo  di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie
          locali  comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel   collegio
          elettorale  nel  cui  ambito si sono svolte le elezioni. La
          carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
          membro del consiglio e  delle  assemblee  delle  regioni  e
          delle  province  autonome,  di  consigliere provinciale, di
          sindaco,  di  assessore  comunale,  di  presidente   o   di
          assessore  di  comunita' montana, di membro del Parlamento,
          nonche'  con  l'esistenza  di  rapporti  anche  in   regime
          convenzionale, con le unita' sanitarie locali o di rapporti
          economici  o  di  consulenza  con  strutture  che  svolgono
          attivita'  concorrenziali  con  le  stesse.   La   predetta
          normativa si applica anche ai direttori amministrativi e ai
          direttori sanitari.
             10.   Il  Ministero  della  sanita'  cura  la  tenuta  e
          l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti  in  possesso  dei
          requisiti  per  lo  svolgimento della funzione di direttore
          generale. L'elenco e' predisposto, entro centottanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  da
          una  commissione  nominata  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', e composta da un magistrato del Consiglio di Stato
          con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal
          direttore  generale  della Direzione generale del Ministero
          della sanita' che cura la tenuta  dell'elenco  e  da  altri
          cinque    membri,   individuati   tra   soggetti   estranei
          all'amministrazione statale  e  regionale  in  possesso  di
          comprovate    competenze    ed   esperienze   nel   settore
          dell'organizzazione e della gestione dei servizi  sanitari,
          rispettivamente   uno  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro  della  sanita'  e
          due  dal  Presidente  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome.
          Nella  provincia  autonoma di Bolzano e nella regione Valle
          d'Aosta i  direttori  generali  sono  individuati  tra  gli
          iscritti  in apposito elenco, rispettivamente provinciale e
          regionale, predisposto  da  una  commissione  nominata  dal
          presidente  della  provincia  autonoma  di  Bolzano e della
          regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con  le
          stesse modalita' previste per la commissione nazionale. Gli
          elenchi   sono   predisposti  nel  rispetto  delle  vigenti
          disposizioni in materia di bilinguismo e, per la  Provincia
          autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel
          pubblico   impiego.   I   predetti  elenchi  provinciale  e
          regionale sono costituiti con l'osservanza dei  principi  e
          dei  criteri  fissati  per  gli  elenchi nazionali ed hanno
          validita' limitata ai territori provinciale e regionale. La
          commissione  provvede  alla costituzione ed l'aggiornamento
          dell'elenco secondo principi  direttivi  resi  pubblici  ed
          improntati  a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco
          possono accedere, a domanda, i candidati  che  non  abbiano
          compiuto  il  sessantacinquesimo anno di eta', che siano in
          possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati
          requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da  svolgere  ed
          attestanti qualificata attivita' professionale di direzione
          tecnica  o  amministrativa  in  enti, strutture pubbliche o
          private  di  media  o  grande  dimensione,  con  esperienza
          acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due
          amni precedenti a quello dell'iscrizione.
             11.  Non  possono  essere  nominati  direttori generali,
          direttori amministrativi o direttori sanitari delle  unita'
          sanitarie locali:
               a)  coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un  anno  per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri inerenti ad  una  pubblica  funzione,  salvo  quanto
          disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
               b)  coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
          per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
          in flagranza;
               c)  coloro  che  sono  stati  sottoposti,  anche   con
          provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,
          salvi gli effetti della riabilitazione  prevista  dall'art.
          15 della legge 3 agosto 1988, n.  327, e dall'art. 14 della
          legge 19 marzo 1990, n. 55;
               d)  coloro  che  sono sottoposti a misura di sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata.
             12. Il consiglio  dei  sanitari  e'  organismo  elettivo
          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno parte del consiglio medici in  maggioranza  ed  altri
          operatori  sanitari  laureati  - con presenza maggioritaria
          della  componente   ospedaliera   medica   se   nell'unita'
          sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio ospedaliero -
          nonche' una rappresentanza del personale infermieristico  e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad  esse
          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
          sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e'  da
          intendersi  favorevole ove non formulato entro dieci giorni
          dalla richiesta. La regione provvede a definire  il  numero
          dei  componenti  nonche'  a  disciplinare  le  modalita' di
          elezione  e  la  composizione  ed  il   funzionamento   del
          consiglio.
             13.  Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni
          ed e' composto da tre membri, di cui  uno  designato  dalla
          regione,  uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra
          i funzionari della Ragioneria generale dello Stato  ed  uno
          designato  dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai
          presidenti  dei  consigli  circoscrizionali.  Il   predetto
          collegio  e'  integrato  da altri due membri, dei quali uno
          designato dalla regione ed uno designato dal  Ministro  del
          tesoro  scelto  tra  i funzionari della Ragioneria generale
          dello Stato, per le unita' sanitarie locali il cui bilancio
          di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente
          superiore a duecento miliardi.  I  revisori,  ad  eccezione
          della  rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti
          tra i revisori contabili  iscritti  nel  registro  previsto
          dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
          Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale nomina i
          revisori  con  specifico  provvedimento e li convoca per la
          prima seduta. Il presidente del collegio viene  eletto  dai
          revisori  all'atto  della  prima  seduta.  Ove a seguito di
          decadenza, dimissioni  o  decessi  il  collegio  risultasse
          mancante  di  uno  o piu' componenti, il direttore generale
          provvede  ad  acquisire   le   nuove   designazioni   dalle
          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
          due  componenti  dovra'  procedersi   alla   ricostituzione
          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,  il  Ministro  della  sanita',  su segnalazione del
          commissario del Governo,  provvede  a  costituirlo  in  via
          straordinaria con due funzionari designati dal Ministro del
          tesoro  e un funzionario designato dal predetto commissario
          del Governo. Il collegio  straordinario  cessa  le  proprie
          funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.
          L'indennita'   annua  lorda  spettante  ai  componenti  del
          collegio dei revisori e' fissata in misura pari al  10  per
          cento  degli  emolumenti del direttore generale dell'unita'
          sanitaria locale. Al presidente del  collegio  compete  una
          maggiorazione  pari al 20 per cento dell'indennita' fissata
          per gli altri componenti. Il collegio dei  revisori  vigila
          sull'osservanza  delle  leggi,  verifica la regolare tenuta
          della  contabilita'  e  la  corrispondenza  del  rendiconto
          generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina
          il  bilancio  di  previsione  e  le  relative variazioni ed
          assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre  la
          consistenza  di  cassa e puo' chiedere notizie al direttore
          generale sull'andamento  dell'unita'  sanitaria  locale.  I
          revisori  possono,  in  qualsiasi momento, procedere, anche
          individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
             14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali  il   cui   ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine   di   corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della
          popolazione, provvede alla definizione,  nell'ambito  della
          programmazione  regionale  delle  linee  di  indirizzo  per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  di  previsione  ed  il conto consuntivo e rimette
          alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento
          generale dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei
          piani  programmatici  trasmettendo le proprie valutazioni e
          proposte al direttore generale  ed  alla  regione.    Nelle
          unita'  sanitarie locali il cui ambito territoriale non co-
          incide con  il  territorio  del  comune,  le  funzioni  del
          sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza  dei sindaci o dei
          presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale
          tramite una rappresentanza costituita nel suo seno  da  non
          piu'  di sette componenti nominati dalla stessa conferenza.
          Dette funzioni non sono delegabili".
             "Art. 18 (Norme finali e transitorie). - 1. Il  Governo,
          con  atto  regolamentare,  sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome,  adegua  la  vigente  disciplina  concorsuale del
          personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  alle  norme
          contenute  nel  presente  decreto  ed alle norme emanate in
          applicazione dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421, in quanto applicabili, prevedendo:
              i  requisiti  specifici, compresi i limiti di eta', per
          l'ammissione;
              i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
              le prove di esame;
              la composizione delle commissioni esaminatrici;
              le procedure concorsuali;
              le modalita' di nomina dei vincitori;
              le  modalita'  ed  i  tempi  di   utilizzazione   delle
          graduatorie degli idonei".