Art. 14. 
                               Giunta 
  1. La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed  e'
composta dal presidente e da un numero  di  membri  non  inferiore  a
cinque  e  non  superiore  ad  un  terzo  dei  membri  del  consiglio
arrotondato  all'unita'  superiore,  secondo  quanto  previsto  dallo
statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere  eletti  in
rappresentanza   dei   settori   dell'industria,    del    commercio,
dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei  membri  della
giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non
superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima. 
  2. La giunta dura in carica quattro  anni  in  coincidenza  con  la
durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile  per
due sole volte. 
  3. La giunta nomina tra i suoi membri  il  vicepresidente  che,  in
caso  di  assenza   o   impedimento   del   presidente,   ne   assume
temporaneamente le funzioni. 
  4.  La  giunta  puo'  essere  convocata  in  via  straordinaria  su
richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti  che  si
intendono trattare. 
  5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del  consiglio
il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo: 
    a) adotta i provvedimenti  necessari  per  la  realizzazione  del
programma di attivita' e per la gestione delle risorse, ivi  compresi
i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale,
da disporre su proposta del segretario generale,  in  base  a  quanto
previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione; 
    b) delibera sulla partecipazione  della  camera  di  commercio  a
consorzi, societa',  associazioni,  gestioni  di  aziende  e  servizi
speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali; 
    c) delibera l'istituzione di uffici distaccati  in  altri  comuni
della circoscrizione territoriale di competenza. 
  6. La giunta  adotta  ogni  altro  atto  per  l'espletamento  delle
funzioni e delle attivita' previste  dalla  presente  legge  e  dallo
statuto che non rientri nelle  competenze  riservate  dalla  legge  o
dallo statuto al consiglio o al presidente. 
  7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle  materie  di
competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta
al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.